ASSOCIAZIONE "LA CITTÀ INVISIBILE"
STATUTO
Si costituisce la Associazione a carattere culturale denominata "La Città
Invisibile", ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione ha sede in [?] Bologna.
L'Associazione non ha fine di lucro. È costituita da persone fisiche,
associazioni e persone giuridiche liberamente associate.
L'Associazione ha per scopo:
- di promuovere il libero accesso alle informazioni e l'utilizzo
democratico delle tecnologie informatiche;
- di promuovere la realizzazione di una democrazia partecipativa, e i
valori della pari dignità, dell'uguaglianza, della giustizia e della
libertà degli individui;
- di promuovere un modello di convivenza tra persone basato sul rispetto
reciproco e sull'accettazione delle differenze, sulla socialità e sulla
convivialità.
- di essere punto di riferimento nel "cyberspazio" in lingua italiana per i
soggetti politici che propongono politiche in sintonia con gli altri scopi
dell'Associazione;
Per il conseguimento delle suddette attività, l'Associazione potrà
intraprendere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dei suoi
scopi, compatibili con il suo Statuto e con la sua natura.
L'Associazione ha durata illimitata e l'anno sociale corrisponde all'anno
solare.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con
maggioranza qualificata dei 4/5 dei votanti. In caso di scioglimento
l'Assemblea, con maggioranza qualificata dei 2/3, decide la destinazione
dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione stessa.
- Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di soci ordinari
persone fisiche che ne condividano e ne accettino finalità e modi di
attuazione, e abbiano accesso alla rete telematica Internet, o in generale
alle reti telematiche utilizzate dall'Associazione per il perseguimento dei
suoi scopi. I soli associati maggiorenni hanno diritto di voto, che possono
esprimere nelle sedi deputate in ordine all'approvazione e modifica delle
norme dello statuto e dei regolamenti, per la nomina e modifica degli
organi direttivi e per qualsiasi altra decisione riguardante l'attività
sociale competenza delle assemblee, avendo inoltre diritto a ricevere nei
casi di scioglimento dell'associazione una quota del patrimonio sociale, se
questo non è destinato a finalità di utilità generale.
- Possono inoltre
essere ammessi all'Associazione in qualità di soci persone giuridiche e
associazioni, che indicano un loro rappresentante in assemblea, per il
quale si applica quanto stabilito dal presente statuto per i soci persone
fisiche. Il rappresentante dell'associazione o della persona giuridica è
soggetto al gradimento da parte dell'associazione.
- I soci, siano essi
persone fisiche o giuridiche e associazioni, si distinguono in ordinari e
sostenitori, con pari diritti e doveri. Sono sostenitori quei soci che
pagano una quota almeno doppia rispetto alla quota minima prevista.
- I soci sono tenuti alla realizzazione degli scopi sociali. I soci
possono candidarsi per le elezioni di tutte le cariche sociali.
- I soci
acquisiscono diritto di parola all'interno degli organi collegiali dei
quali fanno parte a partire dal momento della loro iscrizione; fanno parte
dell'elettorato attivo degli organi collegiali ai quali appartengono a
partire da due mesi dalla loro iscrizione, e fanno parte dell'elettorato
passivo nelle elezioni delle cariche sociali a partire da sei mesi dalla
loro iscrizione.
- I soci riconoscono la validità del voto elettronico.
L'unico voto valido è il voto elettronico.
- La domanda di ammissione di nuovi soci (persona fisica) viene inviata al
Collegio dei Probiviri e al Coordinamento, e notificata all'assemblea
generale. I soci possono esprimere pareri o chiedere informazioni sulla
lista dell'assemblea generale. Non prima di 7 ed entro 21 giorni i
Probiviri decidono in merito, tenuto conto dei pareri e domande espressi in
assemblea, e comunicano la decisione all'assemblea generale. Un Proboviro,
il Coordinamento, 1/10 dei soci, possono chiedere entro 3 giorni lavorativi
dalla comunicazione, che l'assemblea generale si pronunci sulla decisione
del Collegio dei Probiviri a maggioranza semplice.
- La domanda di
ammissione di nuovi soci persona giuridica o associazione viene valutata
nel modo su indicato per le persone fisiche, in seguito a parere favorevole
da parte del coordinamento.
- La qualifica di socio si perde:
- Per dimissioni da presentarsi al Coordinamento.
- Con la morte del
socio se persona fisica, con lo scioglimento se persona giuridica o
associazione.
- Per morosità, a causa di ritardo superiore a 2 mesi
successivi all'inizio dell'anno.
- Per espulsione, a causa del mancato
rispetto delle norme statutarie, o per comportamento moralmente o
materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione. La decadenza è
deliberata dall'Assemblea, a maggioranza dei votanti, su proposta del
Collegio dei Probiviri, di un decimo dei soci, o del Coordinamento. In
questa votazione, i voti "astenuti" vengono conteggiati come voti contrari
all'espulsione del socio.
- in caso di socio persona giuridica o
associazione, con delibera assembleare
- Il socio dimissionario o espulso
non ha diritto al rimborso della quota eventualmente versata, né in toto né
in parte.
- Quando un socio per malattia, disoccupazione o per altri
motivi particolari, non possa tenersi in regola con il pagamento della
quota associativa, il Coordinamento, se lo riterrà opportuno, lo sospenderà
dal pagamento della stessa, salvo a mettersi in regola al ritorno delle
normali condizioni.
- Quando un socio si trovi impossibilitato, per un
periodo limitato, ad accedere alla rete telematica "Internet", o in
generale a una delle reti telematiche ad essa collegata, può comunque
rimanere socio dell'Associazione. Il socio che si trovi in tale condizione,
ha comunque l'obbligo del pagamento delle quote sociali, e accetta di non
partecipare, durante il periodo in cui non è collegato alla rete
telematica, al lavoro, alle votazioni e alle elezioni degli organi
dell'Associazione.
- Il rappresentante di un socio persona giuridica o
associazione può essere soggetto alla revoca del gradimento assembleare
senza che questo implichi la terminazione del rapporto associativo della
persona giuridica o associazione.
Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti
provvedimenti:
- Richiamo
- Sospensione dai lavori dell'Assemblea Generale e delle Assemblee di Area
per un tempo determinato.
Il richiamo e la sospensione dai lavori dell'Assemblea Generale vengono
deliberati dal Collegio dei Probiviri con mozione motivata, per conoscenza,
all'Assemblea Generale; la sospensione dai lavori delle Assemblee di Area
viene deliberata dal Collegio dei Probiviri o dal Coordinatore di Area con
mozione motivata da inviare, per conoscenza, all'Assemblea Generale.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri e del Coordinatore d'Area il
socio si può appellare all'Assemblea Generale con mozione motivata.
L'Assemblea Generale può invalidare la decisione del Collegio dei Probiviri
con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti e può
invalidare la decisione del Coordinatore d'Area con votazione a maggioranza
semplice.
- Possono essere ammessi come "amici" dell'Associazione persone fisiche
che intendano sostenere l'attività della Associazione, finanziariamente e
eventualmente contribuendo al lavoro volontario. Gli "amici"
dell'associazione non partecipano ai lavori assembleari e non hanno diritto
di voto nell'associazione. Gli "amici", a discrezione rispettivamente del
coordinatore e del portavoce, possono partecipare in qualità di ospiti ai
lavori delle Aree funzionali e delle commissioni. Gli "amici" possono
associarsi a una o più unità organizzativa, secondo quanto previsto dai
regolamenti delle stesse.
- Possono inoltre essere ammessi come "amici"
dell'Associazione persone giuridiche e associazioni, per le quali, rispetto
a quanto previsto per gli aggregati persona fisica, non è ammessa la
partecipazione alle aree funzionali, alle commissioni ed alle unità
organizzative.
- Gli "amici", siano essi persone fisiche o giuridiche e
associazioni, si distinguono in ordinari e sostenitori, con pari diritti e
doveri. Sono "sostenitori" quegli "aggregati" che pagano una quota almeno
doppia rispetto alla quota minima prevista.
- L'associazione istituisce
strumenti opportuni per la consultazione degli "amici" sui temi attinenti
le sue politiche.
- La qualifica di "amico" si perde secondo le stesse
modalità previste per i soci.
La domanda di ammissione di nuovi "amici" viene inviata al Collegio dei
Probiviri e al Coordinamento. Se entro 7 giorni né il coordinamento né il
collegio dei probiviri ha espresso parere negativo, la domanda è da
ritenersi accettata. Qualora o il coordinamento o il collegio dei probiviri
esprima parere negativo, questo è comunicato all'assemblea dei soci. Un
Proboviro, il Coordinamento, 1/10 dei soci, possono chiedere entro 3 giorni
lavorativi dalla comunicazione, che l'assemblea generale si pronunci sulla
decisione del Collegio dei Probiviri o del Coordinamento a maggioranza
semplice.
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il
Coordinamento, il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione, il
Collegio dei Probiviri, le Assemblee delle Aree, i Coordinatori delle Aree,
le Commissioni.
Le cariche dell'Associazione sono: il Presidente, il Vicepresidente, il
Proboviro, il Coordinatore ed il Tesoriere.
L'Assemblea Generale è costituita dai soci. Essa può essere: Ordinaria o
Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è in sessione permanente per mezzo di una "mailing
list" telematica.
L'Assemblea Ordinaria è valida anche in presenza di problemi di
collegamento telematico derivanti dal cattivo funzionamento di segmenti di
rete telematica che non sono sotto il diretto controllo dell'Associazione
stessa e che interessino un numero limitato di soci.
Compito dell'Assemblea Generale, oltre a quelli fissati nel presente
Statuto, è la discussione delle linee operative e degli obiettivi
dell'Associazione.
Altro compito dell'Assemblea Generale è il rinnovo delle cariche sociali,
esclusi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, che vengono eletti
dal Coordinamento. È altresì compito dell'Assemblea compiere tutti gli atti
qualificabili di straordinaria amministrazione ai sensi della legislazione
civilistica.
Il libro dei verbali e il libro dei soci sono tenuti anche in formato
elettronico e sono accessibili a tutti i soci.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il
Coordinamento o ne facciano richiesta un quinto dei soci o il Collegio dei
Probiviri. La convocazione è a cura del Coordinamento, e avviene con avviso
di almeno due settimane lavorative prima della data fissata. Il
Coordinamento o l'Assemblea a maggioranza semplice, possono ridurre il
termine con procedura d'urgenza ad una settimana lavorativa, ma tale
urgenza dev'essere confermata dall'Assemblea Straordinaria, pena il
decadimento della procedura, e quindi la riconvocazione dell'Assemblea
Straordinaria non prima di una settimana lavorativa. Qualora il
Coordinamento non provveda nei termini stabiliti alla convocazione della
Assemblea Straordinaria, provvederà il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea
Generale Straordinaria non può essere convocata nel periodo dal 1 luglio al
31 agosto, e dal 10 dicembre al 10 gennaio.
- L'Assemblea Generale esamina le decisioni del Coordinamento per mezzo
del meccanismo del silenzio-assenso. Se entro tre giorni lavorativi dalla
pubblicazione sulla "mailing list" dell'Assemblea Generale da parte del
Coordinamento di una decisione non è stata presentata una obiezione
appoggiata da almeno 1/5 soci, la decisione è da ritenersi approvata
dall'Assemblea Generale.
- Qualora, entro 3 giorni lavorativi dalla
pubblicazione, almeno 1/5 dei soci presentino obiezione formale alla
decisione, allora il Coordinamento può agire in uno dei tre modi seguenti.
- Il Coordinamento può chiedere all'Assemblea di votare la decisione così
come era stata presentata.
- In alternativa, il Coordinamento può chiedere
all'Assemblea Generale di votare la decisione così come era stata
presentata, e ponendo la questione di fiducia. In questo caso, qualora la
decisione venga bocciata dall'Assemblea, il Coordinamento rassegna le
dimissioni. In questa votazione, i voti astenuti contano come voti
favorevoli alla decisione del Coordinamento.
- Per ultimo, il
Coordinamento può scegliere di cominciare una discussione nell'Assemblea
Generale, o, a sua scelta, in una apposita Commissione, al fine di
modificare la decisione. Il Coordinamento può quindi ripresentare
all'Assemblea la decisione opportunamente modificata.
- Il meccanismo del
silenzio-assenso non si applica per le elezioni delle cariche sociali, per
le modifiche dello Statuto, per le modifiche del regolamento dell'Assemblea
Generale, e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 1/5 dei
soci dell'Associazione può presentare una mozione di sfiducia nei confronti
di una o più delle cariche elette. La mozione viene votata non prima di 7
giorni lavorativi e entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui è stata
presentata. Una mozione di sfiducia non può essere presentata nel periodo
dal 1 luglio al 31 agosto, e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, ove non altrimenti indicato.
In caso di parità in una votazione, determinante è il voto del Presidente
dell'Associazione. In caso di parità nell'elezione di una carica, vince il
candidato più anziano.
- Il Coordinamento dell'Associazione è composto da cinque soci eletti
dall'Assemblea. Durano in carica sino alle elezioni generali successive,
salvo revoca da parte dell'Assemblea.
- Il Coordinamento ha il compito di
Coordinare l'attività dell'Associazione. Ha altresì il compito di garantire
l'aggiornamento e l'accessibilità del libro dei verbali dei lavori
dell'Assemblea e di rendere disponibili ai soci tutte le informazioni
pertinenti all'attività dell'Associazione.
- Il nuovo Coordinamento si
insedia un mese dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni. Nel
mentre, i Coordinatori neo-eletti partecipano, senza diritto di voto, ai
lavori del Coordinamento uscente. Le cariche elette per sostituire soci
dimissionari o revocati sono invece immediatamente effettive.
- Il
Coordinamento delibera a maggioranza semplice. In caso di parità in una
votazione, determinante è il voto del Presidente dell'Associazione. In caso
di parità nell'elezione di una carica, vince il candidato più anziano
Il Coordinamento può delegare dei soci a svolgere particolare compiti, tra
i quali la cura delle relazioni tra l'Associazione e altre organizzazioni.
Le deleghe effettuate da un Coordinamento decadono con il Coordinamento
stesso.
- Il Coordinamento può proporre all'Assemblea la costituzione di
Aree e di Commissioni.
- Il Coordinamento è tenuto a comunicare
all'Assemblea Generale tutte le sue deliberazioni. Tali deliberazioni sono
da ritenersi approvate dall'Assemblea con il meccanismo del
silenzio-assenso.
- Il Coordinamento, in casi di urgenza, può decidere
azioni in modo autonomo e senza sottoporle al giudizio dell'Assemblea. In
tal caso, il Coordinamento è comunque tenuto a informare l'Assemblea
Generale e a giustificare i requisiti d'urgenza. Per la parte della
decisione che ha effetti protratti nel tempo, si applica comunque il
meccanismo del silenzio-assenso.
- Nel caso di dimissioni del
Coordinamento, nel periodo vacante tra tali dimissioni e la nomina del
nuovo Coordinamento, il Coordinamento dimissionario resta in carica per il
disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera
dimissionario l'intero Coordinamento, quando siano dimissionari almeno la
metà più uno dei suoi membri.
- L'elezione di Coordinatori si svolge con
le seguenti modalità. Sia n il numero di Coordinatori da eleggere. I
Probiviri raccolgono le candidature per l'elezione dei Coordinatori almeno
due settimane prima della data delle elezioni. I voti vengono raccolti dai
Probiviri o, a loro discrezione, da un programma automatico di conteggio,
nei tre giorni lavorativi dall'inizio delle votazioni. All'atto della
candidatura, i candidati esprimono la loro disponibilità a servire in
qualunque carica venga loro assegnata, compatibilmente con le loro
esperienze e preparazione specifica. Ognuno degli aventi diritto al voto
può esprimere al più n preferenze, con la possibilità di cumulazione su un
numero di candidati inferiore al numero di preferenze espresse. Qualora i
candidati siano in numero inferiore o uguale a 2n, risultano eletti i primi
n classificati. Qualora i candidati siano in numero superiore a 2n, la
prima votazione serve per selezionare 2n candidati per un secondo turno di
votazioni al quale partecipano come candidati i primi 2n piazzati al primo
turno. Il secondo turno, che si svolge appena possibile dopo la
proclamazione del primo, si svolge con le stesse modalità del primo.
Risultano eletti alla carica di Coordinatore i primi n classificati.
- Il
Coordinamento opera attraverso una lista interna chiusa e secondo un
regolamento approvato a maggioranza semplice dal Coordinamento stesso.
Eventuali violazioni del regolamento del Coordinamento vengono sottoposte
al vaglio e alle possibili sanzioni del Collegio dei Probiviri.
- Il Presidente dell'Associazione è un membro del Coordinamento ed è
eletto dal Coordinamento stesso appena pubblicati i risultati delle
elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo coordinamento, sino
all'insediamento del coordinamento successivo.
- Il Presidente ha compiti
di rappresentanza formale e legale dell'Associazione in fronte a terzi ed
in giudizio. Il Presidente ha il compito di Coordinare l'attività del
Coordinamento dell'Associazione.
Il Coordinamento può decidere di eleggere un Vicepresidente, che collabora
con il Presidente e lo sostituisce nei momenti di sua momentanea
indisponibilità, e in caso di dimissioni sino all'elezione del nuovo
Presidente.
Le Assemblee di Area organizzano il lavoro di un determinato aspetto
dell'attività dell'Associazione. L'Assemblea di un'Area è costituita dai
soci iscritti alla mailing list dell'Area. Ogni socio può partecipare ai
lavori di ciascuna Assemblea di Area.
- I Coordinatori di Area Coordinano il lavoro delle Assemblee di Area e
sono responsabili nei confronti dell'Assemblea Generale del loro operato. I
Coordinatori di Area comunicano periodicamente all'Assemblea Generale un
resoconto dell'attività delle Aree.
- Al fine di garantire continuità
all'attività dell'organizzazione, i Coordinatori di Area possono nominare
uno o più vice, scelti tra i membri della Assemblea di Area. Possono
altresì delegare membri della loro Assemblea di Area a svolgere determinate
mansioni o a curare determinati progetti.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea
con maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il mandato dei Probiviri è triennale,
salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea Generale. Un Proboviro
non può essere immediatamente rieletto. Le date d'inizio dei mandati di
ciascun Proboviro sono sfasate di un anno. In caso di dimissioni di un
Proboviro, nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Proboviro
così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del
Proboviro dimissionario.
Le elezioni dei Probiviri si svolgono secondo le seguenti modalità: I
Probiviri raccolgono le candidature nella settimana precedente la elezione.
I voti vengono raccolti dai Probiviri o, a loro discrezione, da un
programma automatico di conteggio, nei tre giorni lavorativi dall'inizio
delle votazioni. Le astensioni contano quali voti contrari a tutti i
candidati. Un candidato che riceva i due terzi dei voti espressi (incluse
le astensioni) risulta eletto. Ove nessun candidato riceva i due terzi dei
voti espressi, il candidato col maggior numero di voti procede a un secondo
turno per un voto di fiducia, purché il numero delle astensioni non sia
superiore a un terzo dei voti espressi, nel qual caso tutti i candidati
sono considerati respinti. Ove il voto di fiducia (sempre con maggioranza
dei due terzi) fallisca, si raccolgono nuove candidature e si segue la
stessa procedura.
- La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Coordinatore
- Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento
dell'Assemblea, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in
generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti
dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente,
quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il
socio che non rispetti il regolamento dell'Assemblea.
- Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte
nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto
funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle
cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il
Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro
operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a
compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio
dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- Il Collegio dei Probiviri delega un associato "responsabile delle
votazioni", che indice le votazioni, effettua la conta dei voti, e rende
noti i risultati. Il Collegio dei Probiviri può non delegare un
responsabile delle votazioni qualora esista una procedura automatizzata in
grado di svolgere le sue funzioni. Il "responsabile delle votazioni" non
può essere scelto tra i soci che ricoprono una carica sociale.
- Nei casi in cui due o più Probiviri siano offline per periodi
significativi, il Collegio provvederà a nominare un Proboviro Supplente
possibile, il Proboviro Supplente sarà scelto tra coloro che abbiano in
passato ricoperto tale carica, ferma restando l'incompatibilità con le
altre cariche sociali. Il mandato del Proboviro Supplente è determinato dal
Collegio dei Probiviri al momento della nomina, ed in ogni caso decade
automaticamente non appena i tre membri permanenti del Collegio tornino in
linea. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a comunicare tempestivamente la
nomina e la durata del mandato all'Assemblea Generale.
- Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni
sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello
Statuto e dei suoi principi, e, ove necessario, apporta conseguenti
modifiche minori al testo dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri comunica
all'Assemblea il contenuto di tali eventuali modifiche testuali minori.
Qualora, entro due settimane lavorative dalla comunicazione, non sia stata
presentata obiezione da parte di almeno 1/10 dei soci, tali modifiche
entrano in vigore. Tali modifiche testuali minori non possono essere
effettuate nei periodi tra il 1 luglio e il 31 agosto e tra il 10 dicembre
e il 10 gennaio.
- Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento, con l'approvazione del
Collegio dei Probiviri, e dura in carica un anno, salvo revoca. La carica
di Tesoriere è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, salvo
quella di Coordinatore Amministrativo.
- Il Tesoriere presenta il bilancio entro il 31 marzo e il conto
preventivo entro il 15 aprile di ciascun anno. Il bilancio e il preventivo
vengono approvati nel corso dei quindici giorni successivi alla loro
presentazione.
- Il Tesoriere può delegare uno o più soci a curare la raccolta dei fondi
in paesi diversi da quello in cui risiede. Il Tesoriere rimane responsabile
solo della parte di fondo comune da lui direttamente controllata. Il
Tesoriere e i soci da lui delegati, sono revocabili da parte del
Coordinamento, o dell'Assemblea, o del Collegio dei Probiviri. La revoca
del Tesoriere comporta il decadimento delle deleghe da lui eventualmente
effettuate.
Il Coordinamento, i Coordinatori di Area, almeno 3 soci possono decidere di
formare delle Commissioni dedicate alla discussione di determinati aspetti
dell'attività dell'Associazione, oppure a curare la realizzazione di
determinati progetti dell'Associazione. Il Coordinamento inoltre può creare
una Commissione per discutere una decisione che abbia ricevuto una
obiezione sottoscritta da almeno 1/5 dei soci. Le Commissioni delegano un
portavoce che è tenuto a comunicare all'Assemblea Generale i risultati dei
lavori.
- Una unità organizzative si costituisce per volontà di almeno 5 soci o
"amici della Città Invisibile" e in seguito al riconoscimento
dell'Associazione per mezzo di delibera. Il riconoscimento a una unità
organizzativa può essere revocato per mezzo di delibera.
- Sono
ammissibili in qualità di soci di una unità organizzativa i soci e gli
"amici della Città Invisibile". All'interno di una unità organizzativa,
soci e "amici della Città Invisibile" godono degli stessi diritti e doveri..
- Le unità organizzative hanno piena autonomia politica, organizzativa e
di espressione dei propri dirigenti, nell'ambito delle finalità e delle
norme statutarie dell'Associazione. Hanno l'obbligo di adottare il
regolamento dei luoghi telematici dell'Associazione, di dotarsi di un
collegio dei Probiviri, eventualmente monocratico, di adottare
l'Art. III.11.3 dello statuto dell'Associazione e di dotarsi di un organo che
svolga la funzione di portavoce nei confronti dell'Associazione. Gli altri
organi di ciascuna unità organizzativa sono decisi in autonomia dalla
stessa.
- L'assemblea delibera le modalità di coinvolgimento consultivo
dei rappresentanti delle Unità Organizzative.
- Ove non altrimenti specificato, le deliberazioni di tutti gli organi
collegiali dell'Associazione sono valide se prese a maggioranza semplice
dei soci votanti.
- Le elezioni delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. Tutte
le altre votazioni si svolgono a scrutinio palese.
- Il Coordinamento viene eletto la prima settimana di ottobre di ogni
anno, eccezion fatta per il rinnovo delle cariche dimissionarie o revocate,
o per il rinnovo del Coordinamento dimissionario.
L'Associazione dispone di un fondo comune alimentato dalle quote sociali e
da donazioni di modico valore. L'ammontare della quota sociale viene
annualmente deliberata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, sentito
il Coordinamento. Il fondo comune viene amministrato dal Tesoriere,
nominato dal Coordinamento.
Lo Statuto è modificato dall'Assemblea Generale riunita in sessione
straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Lo Statuto non
può essere sottoposto a modifica nel periodo tra il 1 luglio e il 31
agosto, e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno. Una
proposta di modifica dello statuto è ammissibile se appoggiata da almeno
cinque soci.
Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, vale la
normativa del Codice Civile sulle associazioni.
NOTE
Ultima modifica di questo documento: Marco Mazzei, 8/12/1999; inserimento
modifiche discusse su commissione Maradona, approvate da Progo e ratificate
da Probi nel periodo settembre/ottobre 1998.