ASSOCIAZIONE "LA CITTÀ INVISIBILE"
STATUTO

TITOLO I. COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. I.1 - Costituzione e sede.

Si costituisce la Associazione a carattere culturale denominata "La Città Invisibile", ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in [?] Bologna.

Art. I.2 - Fine.

L'Associazione non ha fine di lucro. È costituita da persone fisiche, associazioni e persone giuridiche liberamente associate.

Art. I.3 - Scopo.

L'Associazione ha per scopo:

Art. I.4 - Oggetto sociale.

Per il conseguimento delle suddette attività, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dei suoi scopi, compatibili con il suo Statuto e con la sua natura.

Art. I.5 - Durata.

L'Associazione ha durata illimitata e l'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Art. I.6 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata dei 4/5 dei votanti. In caso di scioglimento l'Assemblea, con maggioranza qualificata dei 2/3, decide la destinazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione stessa.

TITOLO II. I SOCI E GLI "AMICI DELLA CITTÀ INVISIBILE"

Art. II.1 - I soci.

  1. Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di soci ordinari persone fisiche che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, e abbiano accesso alla rete telematica Internet, o in generale alle reti telematiche utilizzate dall'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi. I soli associati maggiorenni hanno diritto di voto, che possono esprimere nelle sedi deputate in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e dei regolamenti, per la nomina e modifica degli organi direttivi e per qualsiasi altra decisione riguardante l'attività sociale competenza delle assemblee, avendo inoltre diritto a ricevere nei casi di scioglimento dell'associazione una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale.
  2. Possono inoltre essere ammessi all'Associazione in qualità di soci persone giuridiche e associazioni, che indicano un loro rappresentante in assemblea, per il quale si applica quanto stabilito dal presente statuto per i soci persone fisiche. Il rappresentante dell'associazione o della persona giuridica è soggetto al gradimento da parte dell'associazione.
  3. I soci, siano essi persone fisiche o giuridiche e associazioni, si distinguono in ordinari e sostenitori, con pari diritti e doveri. Sono sostenitori quei soci che pagano una quota almeno doppia rispetto alla quota minima prevista.

Art. II.2.

  1. I soci sono tenuti alla realizzazione degli scopi sociali. I soci possono candidarsi per le elezioni di tutte le cariche sociali.
  2. I soci acquisiscono diritto di parola all'interno degli organi collegiali dei quali fanno parte a partire dal momento della loro iscrizione; fanno parte dell'elettorato attivo degli organi collegiali ai quali appartengono a partire da due mesi dalla loro iscrizione, e fanno parte dell'elettorato passivo nelle elezioni delle cariche sociali a partire da sei mesi dalla loro iscrizione.
  3. I soci riconoscono la validità del voto elettronico. L'unico voto valido è il voto elettronico.

Art. II.3.

  1. La domanda di ammissione di nuovi soci (persona fisica) viene inviata al Collegio dei Probiviri e al Coordinamento, e notificata all'assemblea generale. I soci possono esprimere pareri o chiedere informazioni sulla lista dell'assemblea generale. Non prima di 7 ed entro 21 giorni i Probiviri decidono in merito, tenuto conto dei pareri e domande espressi in assemblea, e comunicano la decisione all'assemblea generale. Un Proboviro, il Coordinamento, 1/10 dei soci, possono chiedere entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione, che l'assemblea generale si pronunci sulla decisione del Collegio dei Probiviri a maggioranza semplice.
  2. La domanda di ammissione di nuovi soci persona giuridica o associazione viene valutata nel modo su indicato per le persone fisiche, in seguito a parere favorevole da parte del coordinamento.

Art. II.4.

  1. La qualifica di socio si perde:
    1. Per dimissioni da presentarsi al Coordinamento.
    2. Con la morte del socio se persona fisica, con lo scioglimento se persona giuridica o associazione.
    3. Per morosità, a causa di ritardo superiore a 2 mesi successivi all'inizio dell'anno.
    4. Per espulsione, a causa del mancato rispetto delle norme statutarie, o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione. La decadenza è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza dei votanti, su proposta del Collegio dei Probiviri, di un decimo dei soci, o del Coordinamento. In questa votazione, i voti "astenuti" vengono conteggiati come voti contrari all'espulsione del socio.
    5. in caso di socio persona giuridica o associazione, con delibera assembleare
  2. Il socio dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso della quota eventualmente versata, né in toto né in parte.
  3. Quando un socio per malattia, disoccupazione o per altri motivi particolari, non possa tenersi in regola con il pagamento della quota associativa, il Coordinamento, se lo riterrà opportuno, lo sospenderà dal pagamento della stessa, salvo a mettersi in regola al ritorno delle normali condizioni.
  4. Quando un socio si trovi impossibilitato, per un periodo limitato, ad accedere alla rete telematica "Internet", o in generale a una delle reti telematiche ad essa collegata, può comunque rimanere socio dell'Associazione. Il socio che si trovi in tale condizione, ha comunque l'obbligo del pagamento delle quote sociali, e accetta di non partecipare, durante il periodo in cui non è collegato alla rete telematica, al lavoro, alle votazioni e alle elezioni degli organi dell'Associazione.
  5. Il rappresentante di un socio persona giuridica o associazione può essere soggetto alla revoca del gradimento assembleare senza che questo implichi la terminazione del rapporto associativo della persona giuridica o associazione.

Art. II.5.

Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
  1. Richiamo
  2. Sospensione dai lavori dell'Assemblea Generale e delle Assemblee di Area per un tempo determinato.
Il richiamo e la sospensione dai lavori dell'Assemblea Generale vengono deliberati dal Collegio dei Probiviri con mozione motivata, per conoscenza, all'Assemblea Generale; la sospensione dai lavori delle Assemblee di Area viene deliberata dal Collegio dei Probiviri o dal Coordinatore di Area con mozione motivata da inviare, per conoscenza, all'Assemblea Generale. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri e del Coordinatore d'Area il socio si può appellare all'Assemblea Generale con mozione motivata. L'Assemblea Generale può invalidare la decisione del Collegio dei Probiviri con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti e può invalidare la decisione del Coordinatore d'Area con votazione a maggioranza semplice.

Art. II.6 - Gli "amici della Città Invisibile".

  1. Possono essere ammessi come "amici" dell'Associazione persone fisiche che intendano sostenere l'attività della Associazione, finanziariamente e eventualmente contribuendo al lavoro volontario. Gli "amici" dell'associazione non partecipano ai lavori assembleari e non hanno diritto di voto nell'associazione. Gli "amici", a discrezione rispettivamente del coordinatore e del portavoce, possono partecipare in qualità di ospiti ai lavori delle Aree funzionali e delle commissioni. Gli "amici" possono associarsi a una o più unità organizzativa, secondo quanto previsto dai regolamenti delle stesse.
  2. Possono inoltre essere ammessi come "amici" dell'Associazione persone giuridiche e associazioni, per le quali, rispetto a quanto previsto per gli aggregati persona fisica, non è ammessa la partecipazione alle aree funzionali, alle commissioni ed alle unità organizzative.
  3. Gli "amici", siano essi persone fisiche o giuridiche e associazioni, si distinguono in ordinari e sostenitori, con pari diritti e doveri. Sono "sostenitori" quegli "aggregati" che pagano una quota almeno doppia rispetto alla quota minima prevista.
  4. L'associazione istituisce strumenti opportuni per la consultazione degli "amici" sui temi attinenti le sue politiche.
  5. La qualifica di "amico" si perde secondo le stesse modalità previste per i soci.

Art. II.7.

La domanda di ammissione di nuovi "amici" viene inviata al Collegio dei Probiviri e al Coordinamento. Se entro 7 giorni né il coordinamento né il collegio dei probiviri ha espresso parere negativo, la domanda è da ritenersi accettata. Qualora o il coordinamento o il collegio dei probiviri esprima parere negativo, questo è comunicato all'assemblea dei soci. Un Proboviro, il Coordinamento, 1/10 dei soci, possono chiedere entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione, che l'assemblea generale si pronunci sulla decisione del Collegio dei Probiviri o del Coordinamento a maggioranza semplice.

TITOLO III. GLI ORGANI E LE CARICHE

Art. III.1 - Gli Organi e le Cariche.

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il Coordinamento, il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione, il Collegio dei Probiviri, le Assemblee delle Aree, i Coordinatori delle Aree, le Commissioni.

Le cariche dell'Associazione sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Proboviro, il Coordinatore ed il Tesoriere.

Art. III.2 - L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è costituita dai soci. Essa può essere: Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è in sessione permanente per mezzo di una "mailing list" telematica.

L'Assemblea Ordinaria è valida anche in presenza di problemi di collegamento telematico derivanti dal cattivo funzionamento di segmenti di rete telematica che non sono sotto il diretto controllo dell'Associazione stessa e che interessino un numero limitato di soci.

Compito dell'Assemblea Generale, oltre a quelli fissati nel presente Statuto, è la discussione delle linee operative e degli obiettivi dell'Associazione.

Altro compito dell'Assemblea Generale è il rinnovo delle cariche sociali, esclusi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, che vengono eletti dal Coordinamento. È altresì compito dell'Assemblea compiere tutti gli atti qualificabili di straordinaria amministrazione ai sensi della legislazione civilistica.

Il libro dei verbali e il libro dei soci sono tenuti anche in formato elettronico e sono accessibili a tutti i soci.

Art. III.3.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Coordinamento o ne facciano richiesta un quinto dei soci o il Collegio dei Probiviri. La convocazione è a cura del Coordinamento, e avviene con avviso di almeno due settimane lavorative prima della data fissata. Il Coordinamento o l'Assemblea a maggioranza semplice, possono ridurre il termine con procedura d'urgenza ad una settimana lavorativa, ma tale urgenza dev'essere confermata dall'Assemblea Straordinaria, pena il decadimento della procedura, e quindi la riconvocazione dell'Assemblea Straordinaria non prima di una settimana lavorativa. Qualora il Coordinamento non provveda nei termini stabiliti alla convocazione della Assemblea Straordinaria, provvederà il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea Generale Straordinaria non può essere convocata nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, e dal 10 dicembre al 10 gennaio.

Art. III.4.

  1. L'Assemblea Generale esamina le decisioni del Coordinamento per mezzo del meccanismo del silenzio-assenso. Se entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione sulla "mailing list" dell'Assemblea Generale da parte del Coordinamento di una decisione non è stata presentata una obiezione appoggiata da almeno 1/5 soci, la decisione è da ritenersi approvata dall'Assemblea Generale.
  2. Qualora, entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione, almeno 1/5 dei soci presentino obiezione formale alla decisione, allora il Coordinamento può agire in uno dei tre modi seguenti.
    1. Il Coordinamento può chiedere all'Assemblea di votare la decisione così come era stata presentata.
    2. In alternativa, il Coordinamento può chiedere all'Assemblea Generale di votare la decisione così come era stata presentata, e ponendo la questione di fiducia. In questo caso, qualora la decisione venga bocciata dall'Assemblea, il Coordinamento rassegna le dimissioni. In questa votazione, i voti astenuti contano come voti favorevoli alla decisione del Coordinamento.
    3. Per ultimo, il Coordinamento può scegliere di cominciare una discussione nell'Assemblea Generale, o, a sua scelta, in una apposita Commissione, al fine di modificare la decisione. Il Coordinamento può quindi ripresentare all'Assemblea la decisione opportunamente modificata.
  3. Il meccanismo del silenzio-assenso non si applica per le elezioni delle cariche sociali, per le modifiche dello Statuto, per le modifiche del regolamento dell'Assemblea Generale, e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
  4. 1/5 dei soci dell'Associazione può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di una o più delle cariche elette. La mozione viene votata non prima di 7 giorni lavorativi e entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui è stata presentata. Una mozione di sfiducia non può essere presentata nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio.

Art. III.5.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, ove non altrimenti indicato. In caso di parità in una votazione, determinante è il voto del Presidente dell'Associazione. In caso di parità nell'elezione di una carica, vince il candidato più anziano.

Art. III.6 - Il Coordinamento dell'Associazione.

  1. Il Coordinamento dell'Associazione è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea. Durano in carica sino alle elezioni generali successive, salvo revoca da parte dell'Assemblea.
  2. Il Coordinamento ha il compito di Coordinare l'attività dell'Associazione. Ha altresì il compito di garantire l'aggiornamento e l'accessibilità del libro dei verbali dei lavori dell'Assemblea e di rendere disponibili ai soci tutte le informazioni pertinenti all'attività dell'Associazione.
  3. Il nuovo Coordinamento si insedia un mese dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni. Nel mentre, i Coordinatori neo-eletti partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Coordinamento uscente. Le cariche elette per sostituire soci dimissionari o revocati sono invece immediatamente effettive.
  4. Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice. In caso di parità in una votazione, determinante è il voto del Presidente dell'Associazione. In caso di parità nell'elezione di una carica, vince il candidato più anziano Il Coordinamento può delegare dei soci a svolgere particolare compiti, tra i quali la cura delle relazioni tra l'Associazione e altre organizzazioni. Le deleghe effettuate da un Coordinamento decadono con il Coordinamento stesso.
  5. Il Coordinamento può proporre all'Assemblea la costituzione di Aree e di Commissioni.
  6. Il Coordinamento è tenuto a comunicare all'Assemblea Generale tutte le sue deliberazioni. Tali deliberazioni sono da ritenersi approvate dall'Assemblea con il meccanismo del silenzio-assenso.
  7. Il Coordinamento, in casi di urgenza, può decidere azioni in modo autonomo e senza sottoporle al giudizio dell'Assemblea. In tal caso, il Coordinamento è comunque tenuto a informare l'Assemblea Generale e a giustificare i requisiti d'urgenza. Per la parte della decisione che ha effetti protratti nel tempo, si applica comunque il meccanismo del silenzio-assenso.
  8. Nel caso di dimissioni del Coordinamento, nel periodo vacante tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Coordinamento, il Coordinamento dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Coordinamento, quando siano dimissionari almeno la metà più uno dei suoi membri.
  9. L'elezione di Coordinatori si svolge con le seguenti modalità. Sia n il numero di Coordinatori da eleggere. I Probiviri raccolgono le candidature per l'elezione dei Coordinatori almeno due settimane prima della data delle elezioni. I voti vengono raccolti dai Probiviri o, a loro discrezione, da un programma automatico di conteggio, nei tre giorni lavorativi dall'inizio delle votazioni. All'atto della candidatura, i candidati esprimono la loro disponibilità a servire in qualunque carica venga loro assegnata, compatibilmente con le loro esperienze e preparazione specifica. Ognuno degli aventi diritto al voto può esprimere al più n preferenze, con la possibilità di cumulazione su un numero di candidati inferiore al numero di preferenze espresse. Qualora i candidati siano in numero inferiore o uguale a 2n, risultano eletti i primi n classificati. Qualora i candidati siano in numero superiore a 2n, la prima votazione serve per selezionare 2n candidati per un secondo turno di votazioni al quale partecipano come candidati i primi 2n piazzati al primo turno. Il secondo turno, che si svolge appena possibile dopo la proclamazione del primo, si svolge con le stesse modalità del primo. Risultano eletti alla carica di Coordinatore i primi n classificati.
  10. Il Coordinamento opera attraverso una lista interna chiusa e secondo un regolamento approvato a maggioranza semplice dal Coordinamento stesso. Eventuali violazioni del regolamento del Coordinamento vengono sottoposte al vaglio e alle possibili sanzioni del Collegio dei Probiviri.

Art. III.7 - Il Presidente.

  1. Il Presidente dell'Associazione è un membro del Coordinamento ed è eletto dal Coordinamento stesso appena pubblicati i risultati delle elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo coordinamento, sino all'insediamento del coordinamento successivo.
  2. Il Presidente ha compiti di rappresentanza formale e legale dell'Associazione in fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha il compito di Coordinare l'attività del Coordinamento dell'Associazione.

Art. III.8 - Il Vicepresidente.

Il Coordinamento può decidere di eleggere un Vicepresidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce nei momenti di sua momentanea indisponibilità, e in caso di dimissioni sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. III.9 - Le Assemblee di Area.

Le Assemblee di Area organizzano il lavoro di un determinato aspetto dell'attività dell'Associazione. L'Assemblea di un'Area è costituita dai soci iscritti alla mailing list dell'Area. Ogni socio può partecipare ai lavori di ciascuna Assemblea di Area.

Art. III.10 - I Coordinatori di Area.

  1. I Coordinatori di Area Coordinano il lavoro delle Assemblee di Area e sono responsabili nei confronti dell'Assemblea Generale del loro operato. I Coordinatori di Area comunicano periodicamente all'Assemblea Generale un resoconto dell'attività delle Aree.
    1. Al fine di garantire continuità all'attività dell'organizzazione, i Coordinatori di Area possono nominare uno o più vice, scelti tra i membri della Assemblea di Area. Possono altresì delegare membri della loro Assemblea di Area a svolgere determinate mansioni o a curare determinati progetti.

Art. III.11 - Il Collegio dei Probiviri.

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea Generale. Un Proboviro non può essere immediatamente rieletto. Le date d'inizio dei mandati di ciascun Proboviro sono sfasate di un anno. In caso di dimissioni di un Proboviro, nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Proboviro così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del Proboviro dimissionario.

    Le elezioni dei Probiviri si svolgono secondo le seguenti modalità: I Probiviri raccolgono le candidature nella settimana precedente la elezione. I voti vengono raccolti dai Probiviri o, a loro discrezione, da un programma automatico di conteggio, nei tre giorni lavorativi dall'inizio delle votazioni. Le astensioni contano quali voti contrari a tutti i candidati. Un candidato che riceva i due terzi dei voti espressi (incluse le astensioni) risulta eletto. Ove nessun candidato riceva i due terzi dei voti espressi, il candidato col maggior numero di voti procede a un secondo turno per un voto di fiducia, purché il numero delle astensioni non sia superiore a un terzo dei voti espressi, nel qual caso tutti i candidati sono considerati respinti. Ove il voto di fiducia (sempre con maggioranza dei due terzi) fallisca, si raccolgono nuove candidature e si segue la stessa procedura.

  2. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Coordinatore
  3. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il regolamento dell'Assemblea.
  4. Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
  5. Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
  6. Il Collegio dei Probiviri delega un associato "responsabile delle votazioni", che indice le votazioni, effettua la conta dei voti, e rende noti i risultati. Il Collegio dei Probiviri può non delegare un responsabile delle votazioni qualora esista una procedura automatizzata in grado di svolgere le sue funzioni. Il "responsabile delle votazioni" non può essere scelto tra i soci che ricoprono una carica sociale.
  7. Nei casi in cui due o più Probiviri siano offline per periodi significativi, il Collegio provvederà a nominare un Proboviro Supplente possibile, il Proboviro Supplente sarà scelto tra coloro che abbiano in passato ricoperto tale carica, ferma restando l'incompatibilità con le altre cariche sociali. Il mandato del Proboviro Supplente è determinato dal Collegio dei Probiviri al momento della nomina, ed in ogni caso decade automaticamente non appena i tre membri permanenti del Collegio tornino in linea. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a comunicare tempestivamente la nomina e la durata del mandato all'Assemblea Generale.
  8. Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi, e, ove necessario, apporta conseguenti modifiche minori al testo dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri comunica all'Assemblea il contenuto di tali eventuali modifiche testuali minori. Qualora, entro due settimane lavorative dalla comunicazione, non sia stata presentata obiezione da parte di almeno 1/10 dei soci, tali modifiche entrano in vigore. Tali modifiche testuali minori non possono essere effettuate nei periodi tra il 1 luglio e il 31 agosto e tra il 10 dicembre e il 10 gennaio.

Art. III.12 - Il Tesoriere.

  1. Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento, con l'approvazione del Collegio dei Probiviri, e dura in carica un anno, salvo revoca. La carica di Tesoriere è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, salvo quella di Coordinatore Amministrativo.
  2. Il Tesoriere presenta il bilancio entro il 31 marzo e il conto preventivo entro il 15 aprile di ciascun anno. Il bilancio e il preventivo vengono approvati nel corso dei quindici giorni successivi alla loro presentazione.
  3. Il Tesoriere può delegare uno o più soci a curare la raccolta dei fondi in paesi diversi da quello in cui risiede. Il Tesoriere rimane responsabile solo della parte di fondo comune da lui direttamente controllata. Il Tesoriere e i soci da lui delegati, sono revocabili da parte del Coordinamento, o dell'Assemblea, o del Collegio dei Probiviri. La revoca del Tesoriere comporta il decadimento delle deleghe da lui eventualmente effettuate.

Art. III.13 - Le Commissioni.

Il Coordinamento, i Coordinatori di Area, almeno 3 soci possono decidere di formare delle Commissioni dedicate alla discussione di determinati aspetti dell'attività dell'Associazione, oppure a curare la realizzazione di determinati progetti dell'Associazione. Il Coordinamento inoltre può creare una Commissione per discutere una decisione che abbia ricevuto una obiezione sottoscritta da almeno 1/5 dei soci. Le Commissioni delegano un portavoce che è tenuto a comunicare all'Assemblea Generale i risultati dei lavori.

Art. III.14 - Le Unità Organizzative.

  1. Una unità organizzative si costituisce per volontà di almeno 5 soci o "amici della Città Invisibile" e in seguito al riconoscimento dell'Associazione per mezzo di delibera. Il riconoscimento a una unità organizzativa può essere revocato per mezzo di delibera.
  2. Sono ammissibili in qualità di soci di una unità organizzativa i soci e gli "amici della Città Invisibile". All'interno di una unità organizzativa, soci e "amici della Città Invisibile" godono degli stessi diritti e doveri..
  3. Le unità organizzative hanno piena autonomia politica, organizzativa e di espressione dei propri dirigenti, nell'ambito delle finalità e delle norme statutarie dell'Associazione. Hanno l'obbligo di adottare il regolamento dei luoghi telematici dell'Associazione, di dotarsi di un collegio dei Probiviri, eventualmente monocratico, di adottare l'Art. III.11.3 dello statuto dell'Associazione e di dotarsi di un organo che svolga la funzione di portavoce nei confronti dell'Associazione. Gli altri organi di ciascuna unità organizzativa sono decisi in autonomia dalla stessa.
  4. L'assemblea delibera le modalità di coinvolgimento consultivo dei rappresentanti delle Unità Organizzative.

Art. III.15 - Le Votazioni.

  1. Ove non altrimenti specificato, le deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione sono valide se prese a maggioranza semplice dei soci votanti.
  2. Le elezioni delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni si svolgono a scrutinio palese.
  3. Il Coordinamento viene eletto la prima settimana di ottobre di ogni anno, eccezion fatta per il rinnovo delle cariche dimissionarie o revocate, o per il rinnovo del Coordinamento dimissionario.

TITOLO IV. FONDO COMUNE

Art. IV.1.

L'Associazione dispone di un fondo comune alimentato dalle quote sociali e da donazioni di modico valore. L'ammontare della quota sociale viene annualmente deliberata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, sentito il Coordinamento. Il fondo comune viene amministrato dal Tesoriere, nominato dal Coordinamento.

TITOLO V. MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. V.1.

Lo Statuto è modificato dall'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Lo Statuto non può essere sottoposto a modifica nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto, e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno. Una proposta di modifica dello statuto è ammissibile se appoggiata da almeno cinque soci.

Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, vale la normativa del Codice Civile sulle associazioni.


NOTE

Ultima modifica di questo documento: Marco Mazzei, 8/12/1999; inserimento modifiche discusse su commissione Maradona, approvate da Progo e ratificate da Probi nel periodo settembre/ottobre 1998.