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Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione ONLUS?
E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno
scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di
per sè costituisce un'associazione. Non esiste un limite
minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche
due
.
La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in
forma di accordo orale. Questo tipo di formula preclude però ogni
tipo di passo successivo; essa non
potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne
l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi
pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di
Volontariato, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto
costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della
scrittura privata autenticata e/o registrata.
L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione
di volontariato e/o come ONLUS, deve caratterizzare la propria
azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di
solidarietà sociale.
Molte altre informazioni possono essere trovate p. es. nel sito http://www.abconsul.it/.
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Come si costituisce in forma scritta?
E' necessario scrivere un Contratto di Associazione;
se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è
da questi registrato presso l'Ufficio del Registro | SU viene detto atto
pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto
privato, che
può essere registrato o meno e le cui firme possono essere
eventualmente autenticate da un notaio.
Il Contratto di
Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che
però giuridicamente costituiscono un atto unitario, e sono:
- un Atto Costitutivo
- uno Statuto
L'atto costitutivo è molto semplice e recita qualcosa del tipo:
"E' costituita in ____luogo_____ l'associazione denominata _________.
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si
allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori : Nome Cognome Residenza CF firma".
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è _______.
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.
Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perché
deve tracciare le finalità e le norme di
funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli:
Alcuni esempi: "Con i
Campesinos"
La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni
Contratto di Associazione è indispensabile prevedere almeno 2
organi (l'Assemblea dei soci e gli Amministratori), in via facoltativa un
organo di controllo (di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:
- lo scopo
- le condizioni per l'ammissione dei soci
- il regolamento interno e l'amministrazione.
Molte associazioni registrano solo un generico atto costitutivo contenente
i sopracitati elementi essenziali e rimandano a successivi accordi
l'elaborazione di uno Statuto dettagliato.
ONLUS: Per le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale è indispensabile che lo statuto contenga le clausole
previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, come p. es. la
locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo
"ONLUS") accanto al nome dell'associazione.
Per registrare ciascun atto servono 2 copie (una terza copia è
facoltativa: 1 copia resta al
Registro le altre vengono restituite), 2 marche da bollo
(*nota) da 20.000 Lire e 200.000 Lire
di costi di registrazione.
(cfr Imposta di Registro DPR 131/86)
Una copia la tiene l'Ufficio del Registro e 2, bollate e registrate,
vengono restituite all'associazione.
(*nota) Secondo la legge i fogli su cui
scrivere l'atto DEVONO essere fogli di protocollo (A3 piegato a
metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe, e in ogni riga
DEVONO stare tot sillabe, i margini non devono essere superati ecc.
Nell'era del computer e delle stampanti, gli ufficiali giudiziari si
regolano facendo pagare una marca da bollo ogni 4 pagine A4 (cioè
per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e verificando a occhio che i
margini siano più o meno giusti e che il font non sia troppo
piccolo. Alcune persone si sono viste rifiutare il foglio perchè
andava riscritto con font più largo.
Le
ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, in virtù del 460dlv97#22,
pagano sempre 250.000 Lit per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti
relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo
(N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all'inizio
o alla fine dell'atto sia esplicitamente scritto "atto esente in modo
assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del 642dpr72.htm#27bis@B".
Per usufruire del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo
n. 460 del 1997, l'associazione dovrà iscriversi all'anagrafe delle
onlus, inviando (come piego raccomandato) alla Direzione Regionale delle
Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista dall'art.
11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus potrà
ottenere dalla Direzione Regionale delle Entrate un certificato di
iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l'esenzione
dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.).
Altre esenzioni dall'imposta di Registro vi sono per alcuni Enti non
Commerciali in possesso di Personalità Giuridica: DLgs 346/90 art55
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Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un
notaio e l'atto viene
registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico,
altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il codice civile, vincola i firmatari e
vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria
firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto
pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale
autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità
dell'atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa
circa 500.000 lire. La differenza sostanziale sta nel fatto che
solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere
il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica. [Serv.Consulenze]
-
A cosa serve registrarsi all'Ufficio del Registro?
In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura
privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come scritto negli
artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari
solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna
possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a
meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come
data la data di registrazione. Nel caso di una associazione la
registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per
vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma) ma
piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo
dell'associazione.
In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere
attività a pagamento verso i propri soci senza che tali
attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto
costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura
privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.
In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata
autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è
indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.
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Cos'è l'attività istituzionale?
E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso deve essere un obiettivo di
utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo
un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata,
ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare
assolutamente di inserire tra gli scopi dell'associazione attività
"per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica" ecc.
(vedi FAQ 22); eventualmente queste attività commerciali "per
definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo
specificando che si tratta di attività strumentali che
l'associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo
istituzionale.
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L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o
meno). E' necessario dare comunicazione all'Ufficio delle Imposte Dirette | SUdell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà
un codice fiscale.
E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati
all'Ufficio del Registro | SU.
Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga
alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il CF è indispensabile per:
- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo
rappresentante legale);
- stipulare contratti di locazione;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che
per dipendenti (modd. 101, 102);
- percepire dividendi;
- esercitare attività commerciali abituali;
- sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un
corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale
se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività
commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le
fatture, e per avere le fatture devi avere il C.F.
Se non fai nulla di tutto ciò il C.F. puoi non chiederlo.
Secondo [GuidaENC] è necessario richiederlo dopo la
costituzione.
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A cosa serve e come si ottiene il Codice Contribuente?
Se si vogliono pagare collaboratori (siano essi dipendenti o autonomi,
abituali o occasionali)
serve, oltre al codice fiscale, anche il Codice Contribuente;
Per ottenerlo basta la forma scritta, non chiedono nè atto pubblico
nè registrazione, è gratis, lo dà l'Esattoria Comunale.
[Leigheb]
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A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
La partita IVA è necessaria solo se si svolge attività
commerciale abituale (dpr 633/72 art 1 e
5).
Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di
applicazione dell'imposta:
- norma generale: le attività commerciali
occasionali: l'occasionalità dell'attività non
è definita per legge infatti esistono numerosissimi contenziosi.
- tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a
seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi
da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi anche alla FAQ 31);
- tutti gli enti non commerciali: i contributi
corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o
in regime di accreditamento di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali (che sono
esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi anche
alla FAQ 31);
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe
clausole): attività istituzionali effettuate a pagamento
nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito: vedi
anche alla FAQ 31);
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe
clausole): cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito: vedi
anche alla FAQ 31);
- solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a
beneficio dell'associazione;
Una cosa è certa, se si è in possesso di partita IVA si
diventa automaticamente un soggetto che esercita attività
commerciale abituale, e si è costretti ad applicare la
normativa IVA per qualsiasi prestazione di tipo commerciale, anche se
effettuata una volta sola.
Come si ottiene: fare domanda all'Ufficio IVA |
SU con
il modulo AA7/6 ... aspetto integrazioni. Chi possiede P. IVA deve aprire
un Conto Fiscale (cfr. DM 567/93; L 413/91 art78)
Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n.
217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
- tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono
escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- l'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o
natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la circolare n. 3 del 25
febbraio 1992, aveva definito come escluso dal campo di applicazione IVA
è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi altro acquisto.
Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che
prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le
operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della
comunicazione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 460/97 (vedi FAQ 2).
-
È una Persona Giuridica? Differenza tra associazione Riconosciuta e non.
No, in generale un'associazione non è riconosciuta come Persona
Giuridica per il diritto privato.
Questo significa che l'associazione non è obbigata a possedere un
patrimonio, che puo' accettare
solo donazioni di modico valore e che le
responsabilità legali sono esclusivamente a carico del Presidente
(o degli amministratori);
(es. per risolvere eventuali debiti dell'associazione, i creditori possono
rivalersi sul patrimonio del presidente).
Facendo domanda di Riconoscimento (seguendo la procedura indicata
nell'articolo 14 del Codice Civile),
una associazione può acquisire Personalità
Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità
prima citate) ma è necessario
che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.
[Serv.Consulenze]
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"senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo
comune.
La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti
i membri
dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è
implicita nella definizione
di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un
beneficio collettivo e si contrappone a quella di società
commerciale che prevede come
finalità essenziale "l'esercizio di un'attività
economica allo scopo di dividerne gli utili".
(nel Codice Civile si possono trovare degli
approfondimenti)
Un'associazione, come una normale società, avrà delle
entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite
monetarie (spese, paghe ecc.):
quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel
modo in cui viene gestito
questo utile. In una società l'utile viene ridistribuito ai
soci/azionisti, nelle associazioni questo
non può essere fatto (CC art 2247); l'utile deve essere
reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è
di girarlo nel Fondo di riserva indivisibile e utilizzarlo negli
anni successivi).
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Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
Domanda non riguarda le ONLUS
-
Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS?
L'associazione, diventando una ONLUS (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale) o una Organizzazione di Volontariato, può
approfittare di numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale,
ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati
periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali. Tuttavia l'associazione
deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci,
bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare
vari requisiti:
ONLUS
- Le modalità sono indicate nel Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
- L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi
esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di
servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti
umanitari verso componenti collettività estere);
- beneficenza;
- istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi
verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche
economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso
componenti collettività estere);
- formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi
verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche
economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso
componenti collettività estere);
- sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di
servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti
umanitari verso componenti collettività estere);
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni di beni e
prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti
umanitari verso componenti collettività estere);
- tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e prestazioni
di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti
umanitari verso componenti collettività estere;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
- L'associazione non può svolgere altre attività se non
quelle "direttamente connesse" con le precedenti, il che significa che le
attività nei settori diretti verso le persone disagiate possono
essere a beneficio di chiunque, mentre le attività nei settori della
tutela dell'ambiente oppure delle cose d'interesse artistico e storico
devono essere accessorie per natura a quelle istituzionali (ad esempio, la
vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette
pubblicitarie e altri oggetti di modico valore); le attività
direttamente connesse non devono però prevalere su quelle
istituzionali, e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese
complessive dell'organizzazione.
- Lo statuto o l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
-
OdV: Cosa comporta iscriversi all'albo regionale? Come assicurare i propri soci?
Domanda non riguarda le ONLUS
-
OdV: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro previsto dalla legge 266/91 art.17?
Domanda non riguarda le ONLUS
-
Può accettare donazioni? Cosa sono le donazioni di modico valore?
Premettiamo che il codice civile definisce la donazione come
un atto con il quale il donante arricchisce chi riceve per spirito di
liberalità,
e che la liberalità è una donazione. I sinonimi che si
incontrano nella normativa sono:
erogazioni liberali, oblazioni, offerte libere.
Un associazione non riconosciuta può accettare solo
donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di modico
valore. Il modico valore del bene donato si valuta soprattutto in
rapporto alle condizioni economiche del donante [Codice Civile art 783], in
questa figura possono quindi rientrare anche notevoli somme di denaro se il
donante è una persona facoltosa.
Il modico valore deve essere comunque inferiore a 10 Milioni di Lire:
questa è una nostra interpretazione del TU sulle donazioni (tariffa
annessa al D.Lgs. 346/90) perche corrisponde alla cifra per la quale il
ricevente non deve pagare tasse. Se la donazione supera i 10 MLit
l'associazione dovrà chiedere il riconoscimento (l'associazione
riconosciuta può accettare qualunque tipo di donazione), oppure
essere una Org. di Volontariato, ONG o una ONLUS.
Il soggetto che fa una donazione non può
inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come "costi sostenuti"
(per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si trattasse di una
"sponsorizzazione". Può però detrarla dal reddito se
l'associazione ricevente rientra in alcune ben determinate categorie (ONG,
OdV e ONLUS, Ente religioso, associazioni culturali riconosciute che
operano nel campo dei Beni Culturali, ecc.).
Le ONLUS
possono accettare una
donazione senza chiedere necessariamente il riconoscimento, permettendo tra
l'altro al donante la detrazione dal reddito fino ad un importo di 4
milioni, purché il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio
postale.
-
Può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?
Si, se è in possesso di codice Fiscale.
Nel caso più comune di associazione non riconosciuta il bene
sarà intestato all'associazione tramite il suo
rappresentante legale (Presidente, cfr L 52/85). Il bene è
realmente di proprietà dell'associazione.
Il "prestanome" non possiede alcun diritto di proprietà.
-
Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..)?
In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale,
l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'Ufficio delle Imposte Dirette | SU, che
provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa)
inseriti nel fogliettino blu del Codice Fiscale.
In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il CF va corretto,
e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto
registrato viene modificato.
-
Cos'è un "Ente non Commerciale"?
E' la figura fiscale che definisce le associazioni, le
fondazioni, i club, i comitati e gli
Enti pubblici. Con questa denominazione si vuole sottolineare che
l'attività principale
non deve essere un'attività commerciale. Questo non significa che
non sia possibile esercitare
attività commerciale.
-
Quali sono i libri sociali/contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
Nessuno. Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né
durante le assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio
Direttivo. Anche se sarebbe una buona cosa farlo. Lo stesso si può
dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.
Le cose cambiano se l'associazione svolge attività commerciali
occasionali oppure raccolte pubbliche occasionali di fondi tramite offerte
libere o anche offerte di beni e servizi di modico valore; per questi due
casi vedi alla FAQ relativa alle attività
occasionali. Se poi l'associazione svolge attività commerciali
abituali, allora la disciplina è diversa a seconda del tipo di
associazione e del volume dei proventi:
- Se le entrate da attività commerciali non superano i 30 milioni
(relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire
50 milioni (negli altri casi), l'associazione può usare il sistema
forfettario normale. In questo caso pagherà l'IRPEG sul 6% dei
ricavi, non potrà scaricare l'IVA pagata a fornitori o
professionisti, mentre potrà trattenere 1/3 dell'IVA caricata su
altri quando svolge una prestazione a pagamento. Come libri contabili
l'associazione userà il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti
minimi.
- Per una associazione che è anche una ONLUS, se i proventi
annuali complessivi (istituzionali+connessi) non superano i 100 MLit e
quelli delle attività connesse non superano i 30 MLit (relativamente
alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 Mlit (negli
altri casi), gli adempimenti contabili possono essere assolti:
- per le attività istituzionali: redigendo solo un rendiconto
finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in
modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da
una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU;
- per le attività connesse: col metodo forfettario normale, con il
libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi.
- Se le entrate da attività commerciali non superano i 100 MLit ma
superano i 30 milioni (relativamente alle attività di prestazione di
servizi) ovvero lire 50 milioni (negli altri casi), l'associazione
può usare ancora il sistema forfettario normale, ma non potrà
usare il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi (dovrà
tenere la contabilità semplificata).
- Per una associazione che è anche una ONLUS, se i proventi
annuali complessivi (istituzionali+connessi) non superano i 100 MLit ma
quelli delle attività connesse superano i 30 milioni (relativamente
alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 milioni
(negli altri casi), gli adempimenti contabili possono essere assolti:
- per le attività istituzionali: redigendo solo un rendiconto
finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in
modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da
una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU;
- per le attività connesse: col metodo forfettario normale, ma non
potrà usare il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi
(dovrà tenere la contabilità semplificata).
- Se le entrate da attività commerciali superano i 100 MLit ma
sono inferiori a 360 MLit (relativamente alle attività di
prestazione di servizi) ovvero 1 GLit (negli altri casi), allora
l'associazione può usare il sistema forfettario modificato
(pagherà l'IRPEG sul 25% dei ricavi per prestazione di servizi,
oppure sul 15% per altri ricavi), tenendo la contabilità
semplificata.
- Per una associazione che è anche una ONLUS, se i proventi
annuali complessivi (istituzionali+connessi) superano i 100 MLit e quelli
delle attività connesse sono compresi tra i 30 milioni e i 360 MLit
(relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero tra
50 milioni e 1 GLit (negli altri casi), gli adempimenti contabili possono
essere assolti:
- per le attività istituzionali: redigendo scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di
gestione (in pratica redigendo il libro giornale), e redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale un apposito documento (in
pratica il bilancio) con la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali (le Org. di Vol. invece
possono continuare a fare il rendiconto complessivo);
- per le attività connesse: col metodo forfettario modificato e la
contabilità semplificata.
- Se i proventi sono ancora più alti ci vuole la
contabilità ordinaria.
-
Quando e come deve rilasciare ricevute?
In sintesi quando una associazione riceve soldi (quote e contributi
associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali o
per attività commerciali occasionali), dovrà rilasciare, se
richiesta, una ricevuta.
Se l'associazione svolge attività commerciale abituale (ed
è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare, se
richiesta, la fattura, o altrimenti lo scontrino o la ricevuta fiscale. A
questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:
- la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il
regime forfettario;
- la seconda è relativa ad una serie di attività "minori"
(D.M. 21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è
quella dei "11) venditori ambulanti di palloncini, piccola
oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi,
simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti
che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore,
con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali";
- la terza è relativa alle operazioni svolte dalle ONLUS
riconducibili alle attività istituzionali.
Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di
categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la
riscossione di quote e contributi associativi sono esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 642 come modficato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55), mentre le
altre ricevute sono soggette al bollo di 2.500 Lit se la somma versata
è superiore a 150.000 Lit (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M.
20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art8 allegato B). In
questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della
cifra pagata può essere sufficiente.
Se l'associazione emette un pagamento ad un collaboratore abbiamo
diversi casi:
- se il collaboratore è occasionale senza partita IVA, potremo
chiedere al collaboratore una ricevuta che l'associazione potrà
eventualmente utilizzare per documentare i costi sostenuti al momento della
compilazione del mod. UNICO e del pagamento dell'IRAP; se la somma corrisposta
supera le 50.000 Lit l'associazione è anche tenuta a trattenere
subito la ritenuta d'acconto del 20%; l'anno successivo l'associazione
invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle
ritenute versate, pagherà l'IRAP e infine compilerà il mod.
770 (novità 99: 770 entro maggio);
- se il collaboratore possiede partita IVA, potremo chiedere al
collaboratore la fattura, che l'associazione potrà eventualmente
utilizzare, oltre che per documentare i costi sostenuti, anche per detrarre
l'IVA nel caso essa svolga un'attività commerciale abituale.
-
Può pagare i propri soci o assumere personale?
Vista la risposta 10, la prima parte del quesito ha risposta
affermativa: cioè è possibilissimo pagare il lavoro dei soci
(bisogna avere oltre al Codice Fiscale anche il Codice Contribuente)
, tuttavia ci sono dei limiti per alcune categorie di associazioni:
- le ONLUS non possono né pagare salari o
stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali, né
compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni
più favorevoli rispetto a quelle fatte agli estranei.
Ecco comunque alcune indicazioni per retribuire chi svolge un lavoro
per l'associazione:
- Per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo (collaboratori
occasionali):
- se il compenso è inferiore a 50.000 Lire l'associazione non deve
trattenere ritenute, ma solo annotare il pagamento in un registro anche a
fogli mobili, e poi non ho alcun altro obbligo (DPR 600/73 art. 25 comma 3) a parte quello relativo all'IRAP;
- il rimborso forfettario di 65.000 Lire/giorno agli atleti
dilettanti da parte delle società sportive è trattato come il
compenso per prestazione occasionale di lavoro autonomo inferiore alle
50.000 Lire;
- se invece il compenso supera 50.000 Lire e l'associazione non tiene la
contabilità ordinaria, tratterremo il 20% che dovremo versare in
banca, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del
mese successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli
mobili; l'anno dopo compileremo il mod. 770-UNICO (nel quale per chi ha
preso compensi superiori alle 50.000 Lire vanno segnati anche i compensi
inferiori); se il compenso è relativo alle attività
istituzionali dell'associazione, pagheremo anche l'IRAP (4,25%) e
compileremo il relativo quadro del modello UNICO;
- se il compenso supera 50.000 Lire e l'associazione tiene la
contabilità ordinaria, dovremo anche compilare i libri contabili per
i collaboratori.
- Per le prestazioni di lavoro autonomo da parte di professionisti:
se chiediamo una prestazione ad un professionista con partita IVA,
nella fattura saranno riportate varie voci che potrebbero creare dubbi e
conflitti, e quindi le descriviamo in un esempio:
- supponiamo di aver concordato con un sociologo un compenso di 100.000
Lit; l'importo ufficiale del sociologo è: ----> 100.000 Lit.
- il sociologo dovrà versare all'INPS il 12%, quindi 12.000 Lit;
la legge però consente al sociologo di caricare sull'associazione il
4% (=4.000 Lit), e quindi si raggiunge la cifra: ----> 104.000 Lit.
- dopodiché il sociologo calcola l'IVA del 20% su queste 104.000
Lit, che fa 20.800 Lit, e quindi si ha: ----> 124.800 Lit.
- questo è il costo totale della prestazione che l'associazione
pagherà, tuttavia al sociologo va solo una parte; infatti lo stesso
20% come calcolato prima (=20.800 Lit) va trattenuto dall'associazione e
versato come ritenuta d'acconto IRPEF, e al sociologo va il resto: ---->
104.000 Lit.
Alla fine dell'operazione, l'associazione ha pagato 124.800 Lit, di cui
20.800 Lit versate al Min.Fin. con il modello F24, e 104.000 Lit al
sociologo. Il sociologo dovrà versare poi 20.800 Lit come IVA e
12.000 Lit all'INPS, per cui sulle 122.800 Lit totali pagate
dall'associazione, nelle tasche del sociologo vanno solo 71.200 Lit (questo
spiega tente cose!). L'anno successivo l'associazione dovrà
compilare il mod. 770-UNICO. La fattura che farà il sociologo
sarà scritta così:
| prestazione ......... | L. 100.000 |
| rivalsa INPS 4% | L. 4.000 |
| ------------ |
| L. 104.000 |
| rit. acc. 20% | L. 20.800 |
| ------------ |
| L. 83.200 |
| IVA 20% | L. 20.800 |
| ======== |
| |
| L. 104.000 |
- Per i collaboratori coordinati e continuativi (che sono esclusi da IVA)
dovremo trattenere il 20% di ritenuta d'acconto che verseremo con CCP entro
il 15 del mese successivo, poi calcoleremo il 12% del 95% dell'imponibile
IRPEF, che andrà versato all'INPS. Di questo 12%, 1/3 va trattenuto
al lavoratore e il resto lo mette l'associazione-datore di lavoro. L'anno
successivo pagheremo l'IRAP, e compileremo il modello UNICO.
- Infine, se l'associazione ha dipendenti dovrà tenere il libro
paga e il libro matricola, contributi, INAIL, ecc.
-
Cos'è considerato attività commerciale?
La risposta alla domanda è argomento molto delicato in quanto le
leggi sono molto contorte, ci sono leggi, eccezioni, eccezioni alle
eccezioni ecc.
Comunque ci provo. E' considerata commerciale:
- Sempre: la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita,
somministrazione di pasti, erogazione di acqua, gas, energia elettrica,
vapore, prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito, servizi
aero/portuali, gestione spacci e mense, organizzazioni di viaggi e
soggiorni turistici, fiere, esposizioni a carattere commerciale,
pubblicità commerciali, tele/radio comunicazioni.
- Le prestazioni di servizi che avvengono in cambio del pagamento di
corrispettivi specifici che eccedono i costi di diretta imputazione (credo
significhi dalle quali si ricava un utile = ricavi - costi maggiore di
zero).
- Le attività commerciali occasionali (da non confondere
con quelle marginali, terminologia utilizzata per le Org. di
Volontariato). Di solito significa bancarelle saltuarie (non tutti i
mesi) svolte per reperire fondi per svolgere le attività
istituzionali. L'occasionalità delle iniziative fa si che esse
siano escluse dal campo di applicazione IVA (che, in base al DPR 633/72
art. 1 e 5, riguarda esplicitamente
solo attività abituali).
In generale, l'attività non è considerata commerciale
se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del
pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero
(offerta); non può esserci una cifra minima, l'offerta deve essere a
tutti gli effetti una libera erogazione.
Esistono poi delle clausole specifiche; l'attività non
è considerata commerciale se la cessione di beni (anche in
cambio del pagamento di un prezzo specifico):
- viene svolta da associazioni politiche, sindacali, di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, di formazione extrascolastica, nei confronti dei propri
soci (o di soci che fanno parte di una unica organizzazione locale o
nazionale -penso alle ACLI, ARCI...-) se l'oggetto di vendita non è
nuovo e l'attività rientra tra gli scopi istituzionali
dell'associazione;
- riguarda la somministrazione ai soci di alimenti e bevande effettuata
ai soci dalle associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero
dell'interno all'interno della sede sociale;
- riguarda l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici per i
soci effettuata dalle associazioni religiose, politiche, sindacali e di
categoria;
- riguarda la cessione di pubblicazioni di associazioni politiche,
sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica
purché le cessioni avvengano prevalentemente nei confronti dei soci.
Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre queste clausole
valgono a patto che lo statuto:
- sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata
autenticata e/o registrata;
- proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
- preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento,
ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
- preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
- escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
- preveda la redazione del bilancio;
- preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità
dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non
rivalutabilità della quota associativa.
Vedi anche il D.P.R. 460/97 art. 5 e le Leggi 537/93 art.14 c. 14 e 287/91
art. 6 c. 3.
Cfr. Articolo 111 commi 1 2 e 3 Testo
Unico delle Imposte sui Redditi.
-
Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA?
Si, l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione
di servizi) è consentito alle associazioni.
L'attività deve rientrare nelle attività istituzionali
dell'associazione direttamente o indirettamente
(reperire fondi per raggiugere il fine istituzionale).
Deve pero' sottostare a tutte le regole proprie dell'attività
commerciali: aprire Partita IVA,
avere le eventuali licenze, pagare le imposte IRAP e IRPEG.
Un' associazione che eserciti attività commerciale ha l'obbligo di
iscrizione al REA
(Registro Economico Amministrativo) della Camera di Commercio
.
-
Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti?
La legge, pare, consente questa vendita a patto che si sia in possesso
di licenza di vendita ambulante e se svolta in maniera abituale essa
imporrebbe anche il rilascio dello scontrino fiscale (con alcune eccezioni).
La prassi sembra invece confermare che un'attività di questo
tipo possa essere svolta (o sia tollerata?) senza possedere la licenza di
vendita ambulante o altri requisiti specifici se svolta saltuariamente (il
ricavato netto va comunque dichiarato nel modello UNICO nella pagina
"Redditi Diversi").
Per le associazioni già in possesso di partita IVA e di licenza di
vendita in un negozio, lo svolgimento di attività commerciali
esterne deve essere comunicato all'Ufficio IVA | SU ogni volta, oppure
deve essere comunicato una sola volta all'inizio di ogni anno.
-
Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti?
Sì, in generale un'associazione può organizzare
spettacoli e intrattenimenti. Anzi, l'imposta non è dovuta per
attività svolte occasionalmente dalle onlus o da associazioni
politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica (purché lo statuto o atto costitutivo abbia le
caratteristiche descritte alla FAQ 2), in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23 D.Lgs. n.
460/97).
Per ottenere l'esenzione è necessario comunicarlo in anticipo
all'ufficio SIAE competente, e redigere un apposito e separato rendiconto
finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in
modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive (proprio come
per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
descritte alla FAQ 31), corredato da una relazione illustrativa, tenuto
su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU.
Un'altra disposizione interessante (valida dal 1 gennaio 2000) è
quella che prevede per qualunque organizzatore la riduzione del 50%
dell'imposta quando l'iniziativa è per beneficenza a favore di una
onlus o un ente pubblico (art. 5 D.Lgs. n.
60/99). In tal caso è necessario che: l'organizzatore non
organizzi iniziative di questo genere per più di 12 giornate l'anno;
per lo meno i due terzi dell'incasso (al netto delle imposte) sia devoluto
in beneficenza; l'organizzatore comunichi in anticipo l'iniziativa
all'ufficio SIAE e rediga un apposito e separato rendiconto di entrate e
uscite.
Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico,
il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della
normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene
considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente
dall'interno della sede sociale, nella quale l'ingresso deve essere
rigorosamente riservato ai soci.
Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione
dall'imposta sugli spettacoli, restano pur sempre da pagare i diritti
d'autore!
-
OdV:Come si identificano le attività commerciali marginali?
Domanda non riguarda le ONLUS
-
Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci?
Si, è possibile. Attendo
dettagli da qualcuno!
Deve pero` aprire Partita IVA, tramite un Preposto iscriversi al REC,
pagare le imposte IRAP e IRPEG;
puo` adottare la contabilità semplificata se il fatturato è
inferiore a 360 milioni, o anche
scegliere per l'opzione forfettaria se il fatturato non supera
lire 119.892.000
(1996; cifre adeguate ogni anno in base al costo della vita).
-
Deve pagare le tasse? Quali? E Come?
Deve pagare l'IRPEG? Sì, (cfr. DPR 917/86 art.
87.c1.c) se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91;
previste riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73
art. 6) e
se non gode delle agevolazioni riservate alle ONLUS.
[vedi risposte precedenti]
Schematicamente:
- formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]
- Reddito d'impresa - le attività commerciali e produttive
[per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ 22];
- Redditi Fondiari - dei fabbricati (ILOR esclusa - DL 504/92);
- Redditi di capitale - tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato
DPR 601/73 artt26;31;
- Redditi Diversi - cfr. DPR 917/86 art. 81
- non formano imponibile (non sono tassate)
- le quote associative,
- i contributi raccolti,
- le donazioni (le associazioni non riconosciute solo
quelle di modico valore. Cfr risposta 15)
- i proventi delle attività non considerate commerciali
(cfr risposta 22 per identificare quali esse siano)
Nel caso delle ONLUS il regime agevolativo previsto dal
decreto legislativo n. 460 del 1997 si applica fin dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi
FAQ 2) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.
Inoltre le attivitą istituzionali svolte dalle ONLUS non costituiscono esercizio
di attivitą commerciali. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivitą
direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attivitą non
sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i redditi
di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta. Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della
dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari e di
redditi diversi.
Deve pagare l'IVA? Sì, a meno che si tratti di
attività occasionali.
Deve pagare l'IRAP? Sì, perché l'IRAP
colpisce tutti gli enti non commerciali, anche quelli che non svolgono
neanche occasionalmente attività commerciali! Le associazioni
dovranno pagare, per quanto riguarda le attività istituzionali, il
4,25% su tutte le retribuzioni per il personale dipendente o per i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione
coordinata e continuativa e sui compensi per attività occasionali di
lavoro autonomo; per le attività commerciali dovrà essere
svolto un calcolo diverso.
Come?
Dal 1 gennaio '98 le associazioni che praticano attività
commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una
Contabilità Separata per le attività istituzionali
(non tassate) e per quelle commerciali
(tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività
commerciale in modo abituale si appoggiano ad un
commercialista. Chi volesse fare da sè, deve affrontare la
compilazione del modello UNICO(relativo agli Enti Non
Commerciali).
Il modulo è reperibile gratuitamente presso gli Uffici delle
Imposte Dirette
con le relative istruzioni (esperienza provata dal sottoscritto), oppure
scaricando le immagini dei
moduli nel sito del Ministero delle Finanze:
http://www.finanze.it
Alcuni suggerimenti:
- la data di approvazione del bilancio deve essere segnalata solo da
chi ha tale obbligo
- l'elenco delle persone costituenti nomi dell'organismo di controllo
va compilato solo se tale organo è previsto dallo statuto.
- è obbligatorio conservare la documentazione (se esistente) degli
importi dichiarati (DPR 600/73 art5.c5 art43 - DL 330/94 convertito in L
473/94)
Dopo averlo compilato, presso l'Esattoria (vi verrà assegnato il
Codice Contribuente che poi
userete anche negli anni seguenti) compilare il modulo F24 di pagamento
IRPEF / IRAP e pagare il dovuto.
Infine spedire all'Ufficio delle Imposte Dirette | SU o al Centro di
Servizi a voi più vicino,
il modello UNICO e le ricevute dei pagamenti, ENTRO IL 30 GIUGNO!!
-
Cos'è la contabilità separata?
E' la modalità con cui le associazioni che svolgono
attività commerciale sono obbligate (cfr. DLgs 460/97
art.3 ) a
tenere la contabilià e consiste nel tenere in modo distinto gli
incassi e le spese proprie dell'attività commerciale dalle entrate
e uscite
dell'attività istituzionale.
Si differenzia dalla contabilita unica perchè facilita la distinzione
delle spese deducibili dal reddito dell'attività commerciale e quelle non
deducibili. Nella contabilità Unica le cose sono molto piu' complicate,
se ne puo' avere un'idea dal Testo Unico 917dpr86.htm#109,2 .
-
Esiste un software per gestire la contabilità di associazioni?
SI, ce ne sono 5 o meglio 4 e mezzo:
I primi tre sono una novità del 1999; non ho ancora avuto modo di
provarli.
Dalla descrizione, il primo promette molto bene. Cito il msg di presentazione
che ho ricevuto: "il software per la contabilità non-profit,
è progettato per una larga diffusione e un costo basso (il solo
aggiornamento, intorno alle 100'000 lire/anno, cifra indicativa)".
Informazioni dettagliate su www.jalog.com/chiaro.htm
oppure scrivete direttamente all'autore Marco Pedroni.
Il secondo pacchetto che m'e' stato segnalato è "ASSOCIAZIONI no-profit" della Gensoft
su www.gens.it/ita/catalogo/genio2000/B359.html per informazioni scrivere a gensoft.
Non ci sono dimostrativi. e non e' prelevabile direttamente da internet ma occorre ordinarlo. Il costo di Associazione no-profit è
di L. 69.900.
Il terzo è prodotto da PuntoBLU Software no profit non so altro, visitate il
sito www.puntoblu.it
Il quarto è questo descritto da Giancarlo Barbini:
"...la nostra ass.ne ha realizzato un programma di gestione amministrativa
ed archiviazione con tutte le specifiche di Bilancio 3.0 di cui si parla nella
FAQ.
Chiediamo trecentomila lire di rimborso spese, licenze etc.
Gira in ambiente Windows, chi fosse interessato può contattarci al
nostro indirizzo email:
empenta@tin.it".
Ho potuto visionare una versione dimostrativa
del programma e qui potete trovare qualche commento.
Il "mezzo" è un ricordo di alcuni anni fa sulle conferenze di
PeaceLink, di un software
sviluppato da Igor
Falcomatà
che poteva essere richiesto per una prova gratuita.
Ora l'autore e il
suo programma non sono piu' rintracciabili.
Riporto qui una breve descrizione dell'autore, per chi volesse
approfondire le ricerche:
Il programma BILANCIO (ver. 3.0) permettette di gestire elenchi
di entrate/uscite (data, descrizione, importo, codice di
riferimento, note).
Infine segnalo il pacchetto StarOffice di software per ufficio (non specifico per la contabilita'),
tipo Microsoft "Office", che viene distribuito gratuitamente -leggere licenza- dalla
SUN microsystems www.sun.com/staroffice.
Dato che il mondo dell'associazionismo e' notoriamente a corto di soldi, mi sembra utile segnalarlo.
-
Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi o altre attività a pagamento?
Ripetiamo, se l'attività è occasionale l'associazione non
deve né avere Partita IVA né rilasciare fatture. La normativa
poi distingue due tipi di attività occasionali, che sono anche
disciplinate in modo diverso.
Innanzitutto la raccolta pubblica occasionale (in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) di fondi
tramite offerte libere o anche scambi, offerte o cessioni di beni di modico valore
(il DLgs 460/97 e su questo punto ambiguo)
non è più considerata
commerciale, è esclusa da IVA e esente da qualsiasi tributo.
Tuttavia l'associazione
dovrà redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4
mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e
trasparente le entrate e le uscite complessive per ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, corredato da una
relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU. In conclusione, l'associazione non deve né avere Partita
IVA né rilasciare fatture, non è tenuta a conservare le
fatture che riceve per documentare le spese, né a compilare il mod.
UNICO.
Gli altri tipi di attività occasionale a pagamento (ad
esempio la prestazione occasionale di un servizio ad un terzo non socio che
paga per la prestazione ricevuta) restano commerciali; l'associazione
dovrà allora conservare le fatture che riceve per documentare le
spese (come costi dell'attività), dichiarerà costi e ricavi
nel modello UNICO (redditi diversi) e sulla differenza (utile)
lascierà il 53,2% (ILOR=16,2% +IRPEG=37,0%) in tasse allo Stato!!!
Inoltre l'associazione dovrà "annotare in un apposito registro
l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le
operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese
ed eseguire nel registro stesso, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione annuale, l'annotazione del valore delle
rimanenze" (D.P.R. n. 600/1973 art. 18 c. 2 e 3).
-
Come funziona l'opzione forfettaria per il pagamento delle tasse?
Si riferisce alle leggi 398/91 e 66/92
Riporto qui la splendida spiegazione di Claudio Di Blasi
inviata nella conferenza telematica Associazionismo
di PeaceLink:
Per usufruire di tale normativa occorre mandare una dichiarazione
all'Ufficio delle Imposte Dirette | SU e per conoscenza all'Ufficio IVA | SU da cui si
dipende in cui si dichiara appunto di voler usufruire delle facilitazioni
previste dalla legge.
VANTAGGI DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE:
- nessun libro contabile da conservare, vidimare, aggiornare;
- ci si tiene un terzo dell'IVA che si riceve quando si emette fattura
per vendita di beni e servizi (poi spiego perchè)
OBBLIGHI DELLA NORMATIVA
- aprire la partita IVA (100.000 lire annue per associazioni senza fini
di lucro);
- conservare le fatture emesse;
- versare un terzo dell'IVA che si riceve con l'emissione di fatture
all'Ufficio IVA | SU o all'ufficio SIAE da cui si dipende (anche in questo caso
occorre fare una serie di carte e versare una cauzione di circa 100.000
lire una tantum) entro 5 giorni dall'incasso;
- fare la dichiarazione dei redditi derivanti da vendita di beni e
servizi come associazione ogni anno, pagando le tasse su una parte (pari
al 6%) dei ricavi.
Come vedete si è in una sorta di regime forfettario agevolato, che
pero' non permette di recuperare l'IVA che si paga ad altri, ma su quella che si
incassa si tiene circa 1/3 (un terzo si versa alla SIAE o all'
Ufficio IVA | SU, un terzo la si versa come tasse).
Personalmente ho verificato che tale norma è molto comoda,
soprattutto per associazioni con giro di vendite di beni e servizi di non grandi
dimensioni, tanto è vero che l'Associazione Obiettori Nonviolenti
di Bergamo, di cui faccio parte, utilizza questa metodologia da oltre due
anni.
L'unica vera difficoltà è consistita nel convincere gli
impiegati dell'ufficio IVA di Bergamo che esisteva questa legge: abbiamo dovuto
portargli la Gazzetta perchè non ci credevano!!
A vostra disposizione
[Claudio di Blasi]
Alcuni indicano il limite di convenienza per questo regime intorno ai 60
milioni di fatturato.
-
Come funziona la contabilità semplificata?
Non so, aspetto che qualcuno faccia
luce sull'argomento.
Per ora posso dire:
- E` necessario avere un giro d'affari (fatturato) inferiore a 360
milioni.
- si segnano giornalmente le entrate e le uscite legate esclusivamente
all'attività commerciale.
Le fatture delle spese devono essere intestate all'associazione. Le
ricevute non intestate di articoli
non strettamente legati all'attività commerciale (es. acquisto di
scopa per pulire il negozio,
lampadina bruciata...) non possono essere considerate spese
dell'attività commerciale per cui non
possono essere sottratte alle entrate. Un modo per aggirare questo
ostacolo è quello di accollarle
alla Nota Spese di una persona e rimborsarla.
- servono solo i Registri ai fini IVA: Registro acquisti, Reg. vendite;
e il Registro dei beni ammortizzabili.
Cfr. Testo Unico sulle Imposte sui Redditi - DPR 917/1986 articolo 79.
DPR 633/73 artt18;20 DM 2/5/89 DL 69/89 art9 convertito in L 154/89.
- Su internet potete
visitare
http://www.andi.net/nazionale/info_fiscali/cont_semplificata.html
-
Come funziona la contabilità ordinaria?
Non so, aspetto che qualcuno faccia luce sull'argomento.
Credo che sia molto complicata e che nessuna piccola associazione
l'abbia adottata.
Occorrono i seguenti Libri: Giornale, Inventari, Mastro, Registro ai fini
IVA, Scritture di Magazzino,
Registro dei beni ammortizzabili, Registro dei beni meccanografici e
Scritture dei sostituti d'imposta.
Cfr. DPR 600/73 artt18;20 - DL 41/95 art29.c1 convertito in L 85/95
Su Internet trovate
http://www.andi.net/nazionale/info_fiscali/cont_ordinaria.html
-
Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONLUS?
Per le associazioni in generale:
- Il Codice Civile - Libro I, Titolo II, Capo
II, Capo III
o in altre parole agli articoli 36, 37, 38 e 39 e anche 14, 17, 600, 783,
786, 2247 e 2704
Una fonte ciclopica, che ritrovo spesso citata, ma non ho ancora avuto
modo di esplorare.
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi Persone Fisiche e Giuridiche. DPR n. 917/86
In particolare gli articoli 87 (c) e comma
2 - Soggetti passivi
e 111 - Enti di tipo associativo.
- Imposte sui redditi delle persone giuridiche. DPR 587/73, 598dpr73 e 600dpr73
Per fare il punto della situazione, questi testi sono stati riproposti
nel '86 sotto forma del sopracitato Testo Unico
emanato dal Parlamento il 22 dicembre 1986.
- Opzione forfettaria per il pagamento dell'IVA, ILOR, IRPEG. L. 398/91
Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche.
- Estensione dell'applicabilità della legge 398/91 alle
associazioni senza scopo di lucro.
Legge 66/92.
- Disposizioni in materia di IVA. DPR 633/72
- Disposizioni in materia di INVIM e ICI. DL
504/92 e DL 505/92. [Volontariato 7_8/96]
- Agevolazioni tariffarie sui pedaggi autostradali. DPR 495/92 art. 373, DPR 575/93 e DM 15/04/94 art. 1
- Agevolazioni tariffe postali per associazioni. Legge del 549/95 articolo 2 comma 27.
[Volontariato 6/96]
- (decaduto!) Esenzioni pagamento diritti SIAE per intrattenimenti
riservati a soci e invitati. DL 439/96 art. 7.
- Esenzioni IVA per trasporto malati. Legge
507/95 [Volontariato 3/96]
- Leggi 537l93.htm#14,14 e 287-91#6,3
- Leggi sul Bollo: 642dpr92 art.7 Tab B -
DL 792/81 convertito in legge da L 55/82
- DM 20.08.92
- Testo unico sulle "donazioni" DLvo 346/90 art.3
comma 1.
Per le ONLUS
-
Quali sono i testi/libri/riviste di riferimento? Bibliografia.
Ne esitono parecchi ma secondo me hanno il difetto di prendere la materia
a livello troppo
"burocratico-formale", mancano risposte precise a domande precise e
ciò costringe a noiose e infinite letture.
- Sulle associazioni in generale:
- [Volontariato */*] Rivista del VOLONTARIATO.
Abbonamento'98 30.000 x associazioni;CCP 78169000 intestato
a RAB SRL CP 30101; 00100 Roma 47; Fax 06.6381177
Ottima fonte è la rubrica di G. P. Manganozzi sulla
legislazione.
- [Diritto] Diritto Privato. Francesco Galgano;
Edizioni Cedam -PD.
- Potete iscrivervi alla conferenza
Associazionismo della rete telematica pacifista
PeaceLink e porre i
vostri questi in pasto agli
altri iscritti.
- Potete frequentare il gruppo di discussione news:it.sociale.volontariato
o visitarne l'archivio http://www.poli.studenti.to.it/ftp/pub/docs/news-arc/
- Altri riferimenti in rete molto validi sono:
- Il settimanale Vita
- [Serv.Consulenze]
Volontariato - Servizio Consulenze
http://www.volontariato.it/consulenze/0-consul.htm
- Le pagine WWW di un mio omonimo Loris D'Emilio
http://www.metro.it/loris/
- Sulle questioni fiscali in particolare.
- [BollTrib] Bollettino Tributario 15-16 '94. pag. 1152
Profili
fiscali delle Organizzazioni di Volontariato, V. Bianchi di Lavagna;
G. Pirola
E' sicuramente il testo che mi è stato piu` utile anche se riferito
alle organizzazioni di volontariato
riporta alcune considerazioni di carattere generale. Se avete problemi a
reperirlo recatevi all'Ufficio delle Imposte Dirette (io l'ho avuto cosi`).
- [GuidaENC]Guida operativa per l'amministrazione di Enti non
Commerciali, AAVV, Centro Ambrosiano, Nov '95
- Informatore Pirola VIII '92 pag 763
Se avete suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e, possibilmente,
anche nuove risposte inviateli
(senza attachment, grazie!).