Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Imposte sui REDDITI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
G) Testo unico delle imposte sui redditi
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (1/a).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti [...]
Emana il seguente decreto:
1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Testo unico delle imposte sui redditi
Artt.
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone
fisiche:
Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . . 1 - 21
Capo II - Redditi fondiari . . . . . . . . . . . . 22 - 40
Capo III - Redditi di capitale. . . . . . . . . . . 41 - 45
Capo IV - Redditi di lavoro dipendente . . . . . . 46 - 48
Capo V - Redditi di lavoro autonomo . . . . . . . 49 - 50
Capo VI - Redditi di impresa . . . . . . . . . . . 51 - 80
Capo VII - Redditi diversi. . . . . . . . . . . . . 81 - 85
TITOLO II - Imposta sul reddito delle persone
giuridiche:
Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . . 86 - 94
Capo II - Societa` ed enti commerciali. . . . . . . 95 - 107
Capo III - Enti non commerciali . . . . . . . . . . 108 - 111
Capo IV - Societa ed enti non residenti . . . . . 112 - 114
TITOLO III - Imposta locale sui redditi . . . . . . . 115 - 121
TITOLO IV - Disposizioni comuni . . . . . . . . . . 122 - 128
TITOLO V - Disposizioni varie, transitorie e finali 129 - 136
Testo unico delle imposte sui redditi
[...]
Articolo 79
Imprese minori
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (20/e), sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non
hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta
e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è
ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 o delle sopravvenienze
attive di cui all'articolo 55 e diminuita dalle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66
(20/f).
2. [La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, è calcolata senza
tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per
acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese
per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella
produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza è deducibile nei cinque periodi di
imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati limiti] (20/g).
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67
e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le
perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di
accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1 (20/f).
4. [I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito di impresa,
ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla
categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli
effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49] (20/g).
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
62, 63, 65 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6
dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con
riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non
risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel
comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75 (20/gg).
6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello
risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a
18 milioni di lire (20/gg) (20/cost).
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111,
che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma
6 (20/h).
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo
comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei
ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a
norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire
15 mila (20/i) per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila (20/i) per quelli
effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del
trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato
un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e
località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in
caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui
all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (20/l); le bolle di accompagnamento, le fatture e le
lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (21).
9. [Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice] (21/a) (21/b).
Articolo 87
Soggetti passivi (23/b)
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche:
a) le societa` per azioni e in accomandita per azioni, le
societa` a responsabilita` limitata, le societa` cooperative e le
societa` di mutua assicurazione residenti nel territorio dello
Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa`,
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita` commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa`,
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita` commerciali;
d) le societa` e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita` giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa`, di cui alle lettere b)
e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche,
le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei
confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in
modo unitario e autonomo. Tra le societa` e gli enti di cui alla
lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa` e le
associazioni indicate nell'articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti
le societa` e gli enti che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in
base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in
base all'attivita` effettivamente esercitata.
Capo III - Enti non commerciali
Articolo 108
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e
quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si
considerano attivita` commerciali le prestazioni di servizi non
rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in
conformita` alle finalita` istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le
disposizioni dell'articolo 8.
Articolo 109
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati
distintamente per ciascuna categoria in base al risultato
complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano,
se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le
disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie
categorie.
2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non
commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita`
commerciali senza contabilita` separata sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si
riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita`
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi
a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attivita` commerciali e di altre attivita`, sono deducibili per la
parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o
il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
ammontare che corrisponde al predetto rapporto (29/a).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che
l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita`
esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilita` unica
contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle
prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(30). Non si applicano agli enti che relativamente all'attivita`
commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di
determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non
abbiano optato per il regime ordinario.
4. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26, L. 20 maggio
1985, n. 222 (30/a), che esercitano attivita` commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro
membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita` pubblica, la contabilita` unica di cui al comma 3 si
intende realizzata nell'ambito della contabilita` pubblica tenuta
a norma di legge dagli stessi enti (30/b).
Articolo 110
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a
formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g ) del comma
1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di
rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le
somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo
del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso (30/c).
Articolo 110-bis
Detrazioni d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati
alle lett. a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso
degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta
dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso
e' aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere
rimborsato (30/d).
Articolo 111
Enti di tipo associativo
1. Non e' considerata commerciale l'attivita` svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita` alle finalita`
istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri
enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli
associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attivita` commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del
comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi
concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo
che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita` o di
occasionalita`.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita` commerciali,
in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate,
in conformita` alle finalita` istituzionali, nei confronti degli
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attivita` e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali, nonche` le cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio
effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai
sensi dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica
nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta`, e per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di
scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale,
se questo non e' destinato a finalita` di utilita` generale (30/e).
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni
di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni
di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e
vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali
e aeroportuali ne` per le prestazioni effettuate nell'esercizio
delle seguenti attivita`: a) gestione di spacci aziendali e di
mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c)
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d)
pubblicita` commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni
circolari.
Note
(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302.
[...]
(29/a) Comma cosi` modificato dall'art. 1, D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, riportato al n. G/II. Il comma 2
dell'art. 109, inoltre, e' stato cosi` sostituito
dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilita`
generale dello Stato.
(30) Riportato al n. E/I.
(30/a) Riportata alla voce Enti di culto.
(30/b) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 28 novembre
1988, n. 511, riportato alla voce Finanza locale.
(30/c) Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 1ø
ottobre 1991, n. 307, riportato al n. A/LXXII e poi cosi`
sostituito dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(30/d) Aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n.
330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
L'aliquota e' stata ridotta al 22% dall'art. 18, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(30/e) Periodo aggiunto dall'art. 14, L. 24 dicembre
1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
(30/f) Comma cosi` modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo
1989, n. 69, riportato al n. A/LII.
(30/g) Comma cosi` modificato dall'art. 1, D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, riportato al n. G/II.
(30/h) Il secondo e il terzo periodo sono stati cosi`
sostituiti dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(31) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n.
330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
L'aliquota e' stata ridotta al 22% dall'art. 18, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
[...]