Aggiornamento alla GU 06/05/97 305. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 (1). Disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (2). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; Emana il seguente decreto: 1. Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (3), aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli artt. 3, secondo comma e 8, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (4), per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (5), hanno effetto dal 1° gennaio 1982. 2. (6). La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981. Per il primo versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine. 3. (7). 4. (8). 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1981, n. 358 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1982, n. 55 (Gazz. Uff. 1° marzo 1982, n. 58). (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. (3) Riportato alla voce BOLLO (IMPOSTA DI). (4) Riportato al n. V. (5) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI). (6) Sostituisce il n. 3-bis nel comma primo dell'art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riportato al n. V. (7) Sostituisce l'art. 35, D.L. 18 marzo 1976, n. 46, riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE. (8) Soppresso dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 55.