VALORE AGGIUNTO (Imposta sul)
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (2),
recante disposizioni concernenti criteri di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
delle tasse per i contratti di trasferimento
di titoli o valori e altre disposizioni
tributarie urgenti.
1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (2), recante
disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di
trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie
urgenti, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1ø marzo
1991, n. 62 (3), si applicano sino al 2 maggio 1991. Le
disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra
quelle per la cui revisione e modifica il Governo e` stato
delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408 (4).
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1ø marzo
1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13
agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del
decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresi` validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base
degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348
del 1991 (5).
2. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti
costituenti integratori idrosalini, condizionati per la vendita
al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti e`
obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui
alla legge 2 maggio 1976, n. 160 (6); per le giacenze degli
oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei
prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto,
possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso
dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto
del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1ø settembre 1976, le disposi
zioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si da`
luogo ad accertamenti ne` a rimborsi di imposte pagate ne` e`
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (7), e
successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina
difforme da quella prevista nel presente comma.
Allegato (8)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1992, n. 33.
(2) Riportato al n. CLXXXIX.
(3) Trattasi di decreto-legge non convertito in legge.
(4) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(5) I decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1ø marzo
1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n.
196, 13 agosto 1991, n. 285 e 31 ottobre 1991, n. 348
non sonostati convertiti in legge.
(6) Riportata alla voce Riscossione delle imposte
dirette.
(7) Riportato al n. I.
(8) Le modifiche al D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 sono
inserite nel testo riportato al n. CXXX.