VALORE AGGIUNTO (Imposta sul) Legge 6 febbraio 1992, n. 66

L. 6 febbraio 1992, n. 66 (1)

    Conversione in legge, con  modificazioni,  del
    decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417  (2),
    recante disposizioni  concernenti  criteri  di
    applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
    delle tasse per i contratti  di  trasferimento
    di  titoli  o  valori  e  altre   disposizioni
    tributarie urgenti.


    
      1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417  (2),  recante
    disposizioni concernenti criteri  di  applicazione  dell'imposta
    sul  valore  aggiunto,  delle   tasse   per   i   contratti   di
    trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie
    urgenti, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in
    allegato alla presente legge.
      2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1ø  marzo
    1991, n. 62  (3),  si  applicano  sino  al  2  maggio  1991.  Le
    disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra
    quelle per la cui  revisione  e  modifica  il  Governo  e`  stato
    delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990,
    n. 408 (4).
      3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e  sono
    fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
    sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1ø  marzo
    1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991,  n.  196,  13
    agosto  1991,  n.  285,  e  degli  articoli  da  1  a   10   del
    decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348;  restano  altresi`  validi
    gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli
    effetti giuridici sorti fino al  29  novembre  1991  sulla  base
    degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge  n.  348
    del 1991 (5).


    
      2. 1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge,  le  cessioni  e  le  importazioni  di  prodotti
    costituenti integratori idrosalini, condizionati per la  vendita
    al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette
    all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
      2. A partire dalla stessa data,  per  i  prodotti  suddetti  e`
    obbligatoria l'apposizione dello speciale  contrassegno  di  cui
    alla legge 2 maggio 1976, n. 160  (6);  per  le  giacenze  degli
    oggetti di chiusura e dei contenitori, dei  semilavorati  e  dei
    prodotti  condizionati  per  la  diretta  vendita   al   minuto,
    possedute alla medesima data, si  applicano,  ai  fini  dell'uso
    dello speciale contrassegno di cui all'articolo  1  del  decreto
    del Ministro delle finanze  27  agosto  1976,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 231 del  1ø  settembre  1976,  le  disposi
    zioni di cui all'articolo 10 dello stesso  decreto.  Non  si  da`
    luogo ad accertamenti ne` a  rimborsi  di  imposte  pagate  ne`  e`
    consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto  del
    Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  (7),  e
    successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina
    difforme da quella prevista nel presente comma.
                                                        Allegato (8)
    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1992, n. 33.
    (2) Riportato al n. CLXXXIX.
    (3) Trattasi di decreto-legge non convertito in legge.
    (4) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
    (5) I decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411,  1ø  marzo
    1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2  luglio  1991,  n.
    196, 13 agosto 1991, n. 285 e 31 ottobre  1991,  n.  348
    non sonostati convertiti in legge.
    (6)  Riportata  alla  voce  Riscossione  delle   imposte
    dirette.
    (7) Riportato al n. I.
    (8) Le modifiche al D.L. 30 dicembre 1991, n.  417  sono
    inserite nel testo riportato al n. CXXX.