Imposta sul Valore Aggiunto
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).
Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (2).
Artt.
TITOLO I - Disposizioni generali . . . . . . . . . 1 - 20
TITOLO II - Obbligo dei contribuenti. . . . . . . . 21 - 40
TITOLO III - Sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 50
TITOLO IV - Accertamento e riscossione. . . . . . . 51 - 66-bis
TITOLO V - Importazioni. . . . . . . . . . . . . . 67 - 70
TITOLO VI - Disposizioni varie. . . . . . . . . . . 71 - 75
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali . . . 76 - 94
Tabella A - Parte I
Parte II
Parte III
Tabella B
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Operazioni imponibili. - L'imposta sul valore aggiunto si
applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese
o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da
chiunque effettuate (3).
[...]
3. Prestazioni di servizi. - Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e
in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono
prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o
di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione (6/a).
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (6/b);
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie
mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono
considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente (6/c);
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di
beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore
superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,
educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni
che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle
diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o
patrocinate dallo Stato o da enti pubblici (6/d).
Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni
di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n.
633 (6/e), e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari (6/f);
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti
opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere,
comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (6/g);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2
e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo (7).
5. Esercizio di arti e professioni. - Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita` di lavoro autonomo
da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa` semplici
o di associazioni senza personalita` giuridica costituite tra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle
attivita` stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (10), rese da soggetti che non
esercitano per professione abituale altre attivita` di lavoro
autonomo. Non si considerano altresi` effettuate nell'esercizio
di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti
dall'attivita` di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le
prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di
cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 (8) (11) (12).
[...]
10. Operazioni esenti dall'imposta. - Sono esenti
dall'imposta:
1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo
sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o
altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione
di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il
servizio di banco-posta di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(41);
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di
vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le
monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei
rischi di cambio (41/a);
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri
titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le
operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la
custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in
particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i
contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni;
i contratti di scambio di somme di denaro o di valute
determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di
cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque
regolate (41/b);
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi,
comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per
conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di
legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942,
n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni
relative alla raccolta delle giuocate (42);
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in
occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di
ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente,
nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da
giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate
(43);
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative
cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole,
di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per
le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati
ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno
costruiti per la vendita (44);
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti
diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita`
esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni (44/a);
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche'
quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i
depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a
rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo
comma, del presente decreto (45);
10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla
stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei
servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali]
(43) (46);
11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni,
granuli (47);
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita` di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle
popolazioni colpite da calamita` naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (48), o della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (48/a);
14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone
effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i
trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici
anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti
eseguiti con i mezzi di cui alla L. 23 giugno 1927, n. 1110 e al
R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella L. 5 gennaio
1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli
costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o
frazioni di comuni (49) (50);
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate
(50/a);
16) le prestazioni relative ai servizi postali (51);
17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani] (52);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (53), e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanita`, di concerto con il Ministro delle finanze
(54);
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da
societa` di mutuo soccorso con personalita` giuridica, compresa la
somministrazione di medicinali, presi`di sanitari e vitto, nonche'
le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (55);
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu`
e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le
lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite
da insegnanti a titolo personale (56);
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la
gioventu` di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 (57), comprese
le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e
simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini
botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma
sanguigno;
25) ...................................................(58);
26) [le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di
cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952] (59);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri
(60);
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese
le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in
concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese
le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi,
solidi e liquidi (61);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita` e simili, in favore
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita` di assistenza sociale, sia direttamente che in
esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere (62);
27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di
cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (62/a).
[...]
NOTE
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n.
292, S.O.
(2) Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e` stato pressoche' integralmente modificato dal
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII. Si
sono, pertanto, indicate ora soltanto le ultime
modificazioni che il testo ha subito. Vedi, inoltre, il
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, riportato al n. LXII.
(3) Articolo cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII. Vedi, anche,
l'art. 3 del citato decreto.
(3/a) Numero cosi` sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4,
D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce
Calamita` pubbliche.
(3/b) Numero cosi` sostituito dall'art. 1, D.L. 30
dicembre 1991, n. 417, riportato al n. CXXX, e poi cosi`
modificato dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n.
41.
(4) Riportata alla voce Urbanistica.
(4/a) Lettera cosi` modificata dall'art. 16-bis, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41.
(4/b) Lettera cosi` modificata dall'art. 16, L. 24
dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(5) Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989,
n. 69, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche
e delle persone giuridiche (Imposte sui). Vedi, anche,
l'art. 38, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge.
(5/a) Lettera cosi` modificata dall'art. 10, D.L. 20
giugno 1996, n. 323, riportato alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
(5/b) Lettera aggiunta dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo
1979, n. 94, riportato al n. LXII, e poi cosi` sostituita
dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, con effetto dal
1ø gennaio 1990, a norma dell'art. 38, comma 2, dello
stesso decreto-legge.
(5/c) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980,
n. 889, riportata al n. LXXX. Con effetto dal 1ø gennaio
1985, a norma dell'art. 1, comma 2, D.L. 19 dicembre
1984, n. 853, riportato al n. CIV, le cessioni e le
importazioni ®di pane, altri prodotti di panetteria,
paste alimentari e latte fresco¯ sono state assoggettate
all'aliquota del 2 per cento, e quindi, dal 1ø gennaio
1989, del 4 per cento, a norma dell'art. 34, comma 1,
D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedasi la tabella A, parte II,
nn. 3) e 15).
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre
1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI.
(6/a) Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(6/b) Periodo premesso al terzo comma dall'art. 16-bis,
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto
dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla
voce Calamita` pubbliche.
(6/c) Riportata alla voce Autore (Diritto di).
(6/d) L'art. 2, L. 13 gennaio 1994, n. 43, riportata
alla voce Cambiale e vaglia cambiario, ha disposto che,
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni
relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al
regime previsto per i prestiti obbligazionari.
(6/e) Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989,
n. 69, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche
e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7) Articolo cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.
(7/a) Cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre
1982, n. 954, riportato al n. XC, con decorrenza dal 1ø
gennaio 1974. L'ultimo periodo e` stato cosi` aggiunto
dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilita`
generale dello Stato, a decorrere dal 1ø gennaio 1994.
(7/b) Cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre
1982, n. 954, riportato al n. XC.
(8) Articolo cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.
(9) L'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 6 sono stati
cosi` sostituiti dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n.
94, riportato al n. LXII. Successive integrazioni sono
state apportate dall'art. 5-bis, D.L. 1ø ottobre 1982,
n. 697, riportato al n. LXXXVIII, e dall'art. 5, D.L. 30
dicembre 1982, n. 953, riportato alla voce Imposte e
tasse in genere. Il citato art. 5 ha anche abrogato, per
la parte che qui interessa, l'art. 5-bis, D.L. 1ø
ottobre 1982, n. 697. L'ultimo comma dell'art. 4 e` stato
cosi` modificato dall'art. 3, comma 121, L. 28 dicembre
1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
(10) Ora, art. 49, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).
(11) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988,
n. 70, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, e
successivamente cosi` modificato dall'art. 2, D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(12) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 19 dicembre 1984, n.
853, riportato al n. C/IV.
(13) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990,
n. 90, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. La
lett. d-ter), peraltro, e` stata soppressa dall'art. 1,
comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato al n.
CXXX. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 1.
(13/a) Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4,
D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce
Calamita` pubbliche.
(14) Comma cosi` modificato dall'art. 3, D.L. 27 aprile
1990, n. 90, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere, e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417,
riportato al n. CXXX.
(15) Vedi, ora, il n. 114 della parte III dell'allegata
tab. A.
(16) Cosi` sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre
1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI. Vedi, anche,
l'articolo 4, D.L. 1ø ottobre 1982, n. 697.
(17) Comma cosi` sostituito dall'art. 57, D.L. 30 agosto
1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere. Per una deroga alle disposizioni recate dal
secondo comma vedi l'art. 40, commi 3 e 4, lett. a),
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte
e tasse in genere.
(18) Gli attuali commi terzo e quarto sono cosi`
sostituiti ai precedenti commi terzo, quarto e quinto,
con decorrenza dal 1ø aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94, riportato al n. LXII.
(19) Per una deroga alle disposizioni recate dalla
presente lett. b), vedi l'art. 40, comma 6, D.L. 30
agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse
in genere.
(20) L'attuale lettera d) cosi` sostituisce le lettere d)
ed e) per effetto dell'art. 39, L. 29 dicembre 1990, n.
428, riportata alla voce Comunita` europee, che ha anche
trasformato in e) ed f) le originarie lettere f) e g).
(21) Gli attuali commi terzo e quarto sono cosi`
sostituiti ai precedenti commi terzo, quarto e quinto,
con decorrenza dal 1ø aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94, riportato al n. LXII. Da ultimo il
comma 4 e` stato cosi` modificato dall'art. 3, comma 120,
L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(22) Lettera sostituita, prima, dall'art. 1, D.P.R. 30
dicembre 1980, n. 897, riportato al n. LXXXIII, poi
dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, riportato
al n. LXXXVI.
(23) Articolo cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII. L'ultimo
comma e` stato cosi` sostituito, con decorrenza dal 1ø
aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.
(24) Lettera cosi` modificata dall'art. 57, D.L. 30
agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse
in genere.
(25) Lettera cosi` sostituita dall'art. 4, D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI, poi cosi`
modificata dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(26) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29 dicembre 1983, n.
746, riportato al n. C/I.
(27) Nel presente comma, ai sensi dell'art. 3, D.L. 29
dicembre 1983, n. 746, riportato al n. C/I, sono
abrogate con effetto dal 1ø gennaio 1984, le
disposizioni ®concernenti la dichiarazione e la
comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta` di
effettuare acquisti o importazioni senza pagamento
dell'imposta¯ nonche' quelle ®riguardanti i soggetti che
iniziano l'attivita`¯.
Al riguardo vedasi ora quanto disposto dagli artt.
da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 746 del 1983.
(28) Articolo cosi` sostituito, da ultimo, dall'art. 2,
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, riportato al n.
LXXXIII. L'art. 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746,
riportato al n. C/I, ha abrogato l'art. 8, comma 3 del
presente decreto. Al riguardo vedasi ora quanto disposto
dagli artt. da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 746 del
1983. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n.
853, riportato al n. CIV.
(29) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991,
n. 417, riportato al n. CXXX.
(30) Comma aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993,
n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(31) Lettera cosi` sostituita dall'art. 3, D.P.R. 30
dicembre 1980, n. 897, riportato al n. LXXXIII. Vedi,
inoltre, l'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793,
riportato al n. LXXXVI.
(32) Lettera cosi` sostituita dall'art. 5, D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI.
(33) Comma cosi` sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30
dicembre 1980, n. 897, riportato al n. LXXXIII.
Precedentemente, il comma era stato sostituito dal
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 (art. 9).
(34) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre
1974, n. 687, riportato al n. XVII e poi cosi` sostituito
dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, riportato al
n. LVII. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 29 dicembre 1983,
n. 746, riportato al n. CI.
(35) Numero cosi` sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30
dicembre 1980, n. 897, riportato al n. LXXXIII.
(36) Numero cosi` sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI, con
effetto dal 1ø aprile 1979.
(37) Numero aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993,
n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(38) Riportato alla voce Dogane.
(39) Numero cosi` modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto
1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere.
(40) Articolo cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII. L'ultimo
comma e` stato, da ultimo, cosi` sostituito dall'art. 4,
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, riportato al n.
LXXXIII. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 29 dicembre 1983,
n. 746, riportato al n. CI, e l'art. 2, D.L. 29 dicembre
1984, n. 853, riportato al n. CIV.
(41) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
(41/a) Numero cosi` sostituito dall'art. 3, comma 122, L.
28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(41/b) Numero cosi` sostituito dall'art. 3, comma 122, L.
28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(42) Numero cosi` sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, e poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto
1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere.
(43) Numero cosi` sostituito, con decorrenza dal 1ø
aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.
(44) Numero prima sostituito dall'art. 35-bis, D.L. 2
marzo 1989, n. 69 e poi cosi` modificato dall'art. 10,
D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(44/a) Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno
1996, n. 323, riportato alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
(45) Numero da ultimo cosi` modificato dall'art. 3,
D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, riportato al n. XC.
(46) Numero da ultimo soppresso dall'art. 34, D.L. 2
marzo 1989, n. 69.
(47) Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31,
riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(48) Riportata alla voce Calamita` pubbliche.
(48/a) Numero cosi` modificato dall'art. 6, D.L. 24
novembre 1994, n. 646, riportato alla voce Calamita`
pubbliche, nel testo modificato dalla relativa legge di
conversione.
(49) Numero cosi` sostituito, con effetto dal 1ø ottobre
1981, dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897,
riportato al n. LXXXIII. Il predetto art. 5, peraltro, e`
stato abrogato, con effetto dal 1ø ottobre 1981,
dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, riportato
al n. LXXXVI, il cui art. 7 ha nuovamente sostituito il
n. 14.
(50) Per l'interpretazione autentica del n. 14, vedi
l'art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, riportato
alla voce Imposte e tasse in genere.
(50/a) Numero cosi` sostituito dall'art. 4, D.L. 2
ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce Calamita`
pubbliche.
(51) Numero cosi` sostituito dall'art. 11, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41.
(52) Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993,
n. 557.
(53) Riportato alla voce Sanita` pubblica.
(54) Numero cosi` sostituito prima dall'art. 30, L. 29
dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunita`
europee, e poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n.
331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Con
D.M. 21 gennaio 1994, riportato al n. CLIII, sono state
individuate le ulteriori prestazioni sanitarie esenti
dall'IVA.
(55) Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31,
nonche' l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, riportati
alla voce Imposte e tasse in genere.
(56) Numero cosi` sostituito dall'art. 14, L. 24 dicembre
1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
(57) Riportata alla voce Alberghi, pensioni, locande e
complessi ricettivi complementari.
(58) Numero soppresso dall'art. 5, L. 22 dicembre 1980,
n. 889, riportata al n. LXXXI.
(59) Numero cosi` sostituito prima dall'art. 5, D.L. 30
dicembre 1982, n. 953, riportato alla voce Imposte e
tasse in genere, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita` generale
dello Stato.
(60) Articolo cosi` sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.
(61) Numero aggiunto dall'art. 9-undecies, D.L. 9
settembre 1988, n. 397, riportato alla voce Rifiuti
solidi urbani.
(62) Il n. 27-ter, originariamente aggiunto dall'art.
36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi abrogato dall'art.
2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, e` stato nuovamente
inserito nel testo attuale dall'art. 4-bis, D.L. 2
ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce Calamita`
pubbliche, nel testo introdotto dalla relativa legge di
conversione.
(62/a) Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno
1996, n. 323, riportato alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
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