Imposta sul Valore Aggiunto

    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

    Istituzione  e  disciplina  dell'imposta   sul
    valore aggiunto (2).


    

                                                            Artt.
    TITOLO I   - Disposizioni generali . . . . . . . . .  1 - 20

    TITOLO II  - Obbligo dei contribuenti. . . . . . . . 21 - 40

    TITOLO III - Sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 50

    TITOLO IV  - Accertamento e riscossione. . . . . . . 51 - 66-bis

    TITOLO V   - Importazioni. . . . . . . . . . . . . . 67 - 70

    TITOLO VI  - Disposizioni varie. . . . . . . . . . . 71 - 75

    TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali . . . 76 - 94

    Tabella A  - Parte I
                 Parte II
                 Parte III
    Tabella B


                                TITOLO I
                         Disposizioni generali

        1. Operazioni imponibili. - L'imposta sul valore aggiunto si
    applica sulle cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
    effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di  imprese
    o nell'esercizio di arti e professioni e sulle  importazioni  da
    chiunque effettuate (3).

    [...]



3. Prestazioni di servizi. - Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo 
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e 
in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono 
prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o
 di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o 
all'esercizio dell'arte o della professione (6/a).
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni 
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le 
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (6/b);
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie 
mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono 
considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni 
statali, anche se regolati in conto corrente (6/c);
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di 
beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore 
superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare 
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad 
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, 
educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle 
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni 
che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e 
solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle 
diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o 
patrocinate dallo Stato o da enti pubblici (6/d).
Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per 
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le 
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni 
di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro 
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 
633 (6/e), e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari (6/f);
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti 
opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, 
comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (6/g);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 
e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo (7).


        5. Esercizio di arti e professioni. - Per esercizio di  arti
    e professioni si intende l'esercizio per  professione  abituale,
    ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita` di lavoro autonomo
    da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa`  semplici
    o di associazioni senza  personalita`  giuridica  costituite  tra
    persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma  associata   delle
    attivita` stesse.
      Non  si  considerano  effettuate  nell'esercizio  di  arti   e
    professioni le prestazioni di servizi inerenti  ai  rapporti  di
    collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.  49,
    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (10), rese da soggetti che  non
    esercitano per professione abituale  altre  attivita`  di  lavoro
    autonomo. Non si considerano altresi`  effettuate  nell'esercizio
    di arti  e  professioni  le  prestazioni  di  servizi  derivanti
    dall'attivita` di levata dei protesti  esercitata  dai  segretari
    comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973,  n.  349,  nonche'  le
    prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie  giurate  di
    cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 (8) (11) (12).


    [...]

    
        10.  Operazioni   esenti   dall'imposta.   -   Sono   esenti
    dall'imposta:
        1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi  lo
    sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o
    altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche'  la  gestione
    di fondi comuni di  investimento  e  le  gestioni  similari;  il
    servizio di banco-posta di cui al D.P.R. 29 marzo 1973,  n.  156
    (41);
        2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione  e  di
    vitalizio;
        3) le operazioni  relative  a  valute  estere  aventi  corso
    legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le
    monete da collezione e comprese le operazioni di  copertura  dei
    rischi di cambio (41/a);
        4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni  o  altri
    titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a   quote   sociali,
    eccettuate  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli;  le
    operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate  la
    custodia e amministrazione, relative  a  valori  mobiliari  e  a
    strumenti finanziari  diversi  dai  titoli.  Si  considerano  in
    particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
    finanziari i  contratti  a  termine  fermo  su  titoli  e  altri
    strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i
    contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni;
    i  contratti  di  scambio  di  somme  di  denaro  o  di   valute
    determinate in funzione di  tassi  di  interesse,  di  tassi  di
    cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
    valute, su tassi di interesse o su indici  finanziari,  comunque
    regolate (41/b);
        5) le operazioni  relative  alla  riscossione  dei  tributi,
    comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per
    conto dei contribuenti, a norma di  specifiche  disposizioni  di
    legge, da aziende e istituti di credito;
        6) le operazioni relative  all'esercizio  del  lotto,  delle
    lotterie nazionali, nonche'  quelle  relative  all'esercizio  dei
    totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942,
    n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese  le  operazioni
    relative alla raccolta delle giuocate (42);
        7) le operazioni relative all'esercizio delle  scommesse  in
    occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e  competizioni  di
    ogni genere, diverse da quelle indicate  al  numero  precedente,
    nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco  nelle  case  da
    giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate
    (43);
        8) le locazioni non  finanziarie  e  gli  affitti,  relative
    cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole,
    di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per
    le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
    edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte
    e in genere i beni mobili  destinati  durevolmente  al  servizio
    degli immobili locati e affittati,  esclusi  quelli  strumentali
    che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
    utilizzazione senza radicali trasformazioni e  quelli  destinati
    ad uso di civile abitazione locati dalle imprese  che  li  hanno
    costruiti per la vendita (44);
        8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati,  o  di   porzioni   di
    fabbricato, a destinazione  abitativa,  effettuate  da  soggetti
    diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese
    che vi hanno eseguito, anche tramite imprese  appaltatrici,  gli
    interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere  c),  d)
    ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero  dalle  imprese
    che hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  dell'attivita`
    esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
    porzioni (44/a);
        9) le prestazioni di mandato, mediazione  e  intermediazione
    relative alle operazioni di cui ai  numeri  da  1  a  7,  nonche'
    quelle  relative  all'oro  e  alle  valute  estere,  compresi  i
    depositi anche in conto  corrente,  effettuate  in  relazione  a
    rapporti di cui  siano  parti  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio
    italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art.  4,  ultimo
    comma, del presente decreto (45);
        10) [le cessioni agli editori  della  carta  destinata  alla
    stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli  stessi  dei
    servizi relativi alla composizione e stampa  di  tali  giornali]
    (43) (46);
        11) le cessioni di oro in lingotti, pani,  verghe,  bottoni,
    granuli (47);
        12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2  fatte  ad  enti
    pubblici,  associazioni   riconosciute   o   fondazioni   aventi
    esclusivamente finalita` di assistenza, beneficenza,  educazione,
    istruzione, studio o ricerca scientifica;
        13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a  favore  delle
    popolazioni colpite da calamita` naturali o catastrofi dichiarate
    tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (48), o  della
    legge 24 febbraio 1992, n. 225 (48/a);
        14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano  di  persone
    effettuate  con  qualsiasi  mezzo.  Si  considerano   urbani   i
    trasporti effettuati nel territorio di un comune  o  tra  comuni
    non distanti tra loro  oltre  cinquanta  chilometri  e  pubblici
    anche i trasporti mediante veicoli da piazza.  Per  i  trasporti
    eseguiti con i mezzi di cui alla L. 23 giugno 1927, n. 1110 e al
    R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella L. 5  gennaio
    1939, n.  8,  l'esenzione  si  applica  limitatamente  a  quelli
    costituenti  l'unico  sistema  di  collegamento  tra  comuni   o
    frazioni di comuni (49) (50);
        15) le prestazioni di  trasporto  di  malati  o  feriti  con
    veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate
    (50/a);
        16) le prestazioni relative ai servizi postali (51);
        17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei
    rifiuti solidi urbani] (52);
        18)  le  prestazioni   sanitarie   di   diagnosi,   cura   e
    riabilitazione   rese   alla   persona   nell'esercizio    delle
    professioni e arti sanitarie  soggette  a  vigilanza,  ai  sensi
    dell'articolo  99  del  testo  unico  delle   leggi   sanitarie,
    approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265  (53),  e
    successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto  del
    Ministro della sanita`, di concerto con il Ministro delle finanze
    (54);
        19)  le  prestazioni  di  ricovero  e  cura  rese  da   enti
    ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da
    societa` di mutuo soccorso con personalita` giuridica, compresa la
    somministrazione di medicinali, presi`di sanitari e vitto, nonche'
    le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (55);
        20) le prestazioni educative dell'infanzia e della  gioventu`
    e quelle didattiche di ogni genere,  anche  per  la  formazione,
    l'aggiornamento,    la    riqualificazione    e    riconversione
    professionale,  rese  da  istituti  o  scuole  riconosciuti   da
    pubbliche  amministrazioni,  comprese  le  prestazioni  relative
    all'alloggio, al vitto e alla fornitura  di  libri  e  materiali
    didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi  o  pensioni
    annessi,  dipendenti  o  funzionalmente  collegati,  nonche'   le
    lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite
    da insegnanti a titolo personale (56);
        21) le  prestazioni  proprie  dei  brefotrofi,  orfanotrofi,
    asili, case di  riposo  per  anziani  e  simili,  delle  colonie
    marine, montane e campestri e degli alberghi e  ostelli  per  la
    gioventu` di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 (57),  comprese
    le  somministrazioni  di  vitto,  indumenti  e  medicinali,   le
    prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
        22) le prestazioni proprie delle biblioteche,  discoteche  e
    simili  e  quelle  inerenti  alla  visita  di  musei,  gallerie,
    pinacoteche,  monumenti,  ville,   palazzi,   parchi,   giardini
    botanici e zoologici e simili;
        23) le prestazioni previdenziali e  assistenziali  a  favore
    del personale dipendente;
        24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di  plasma
    sanguigno;
        25) ...................................................(58);
        26) [le prestazioni dei servizi di vigilanza o  custodia  di
    cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952] (59);
        27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe  funebri
    (60);
        27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche,  ivi  comprese
    le aziende  municipalizzate,  o  private  per  l'affidamento  in
    concessione di costruzione e di esercizio di impianti,  comprese
    le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
    distruzione dei  rifiuti  urbani  speciali,  tossici  o  nocivi,
    solidi e liquidi (61);
        27-ter)  le  prestazioni  socio-sanitarie,   di   assistenza
    domiciliare o ambulatoriale, in comunita`  e  simili,  in  favore
    degli anziani ed  inabili  adulti,  di  tossicodipendenti  e  di
    malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
    coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
    organismi  di  diritto  pubblico,   da   istituzioni   sanitarie
    riconosciute   che   erogano   assistenza   pubblica,   previste
    all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da  enti
    aventi finalita` di assistenza sociale, sia direttamente  che  in
    esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere (62);
        27-quater. Le prestazioni delle  compagnie  barracellari  di
    cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (62/a).

    [...]

    NOTE

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.  11  novembre  1972,  n.
    292, S.O.
    (2) Il testo del presente D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.
    633, e`  stato  pressoche'  integralmente  modificato  dal
    D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.  Si
    sono,  pertanto,  indicate  ora   soltanto   le   ultime
    modificazioni che il testo ha subito. Vedi, inoltre,  il
    D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, riportato al n. LXII.
    (3) Articolo cosi`  sostituito  dall'art.  1,  D.P.R.  29
    gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII. Vedi,  anche,
    l'art. 3 del citato decreto.
    (3/a) Numero cosi` sostituito dall'art. 16-bis,  D.L.  23
    febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art.  4,
    D.L.  2  ottobre  1995,  n.  415,  riportato  alla  voce
    Calamita` pubbliche.
    (3/b)  Numero  cosi`  sostituito  dall'art.  1,  D.L.  30
    dicembre 1991, n. 417, riportato al n. CXXX, e poi  cosi`
    modificato dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio  1995,  n.
    41.
    (4) Riportata alla voce Urbanistica.
    (4/a) Lettera cosi` modificata dall'art. 16-bis, D.L.  23
    febbraio 1995, n. 41.
    (4/b)  Lettera  cosi`  modificata  dall'art.  16,  L.  24
    dicembre   1993,   n.   537,   riportata    alla    voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (5) Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2  marzo  1989,
    n. 69, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche
    e delle persone giuridiche (Imposte sui).  Vedi,  anche,
    l'art. 38, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge.
    (5/a) Lettera cosi`  modificata  dall'art.  10,  D.L.  20
    giugno 1996, n. 323, riportato alla voce Amministrazione
    del patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
    (5/b) Lettera aggiunta  dall'art.  9,  D.P.R.  31  marzo
    1979, n. 94, riportato al n. LXII, e poi cosi` sostituita
    dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, con effetto  dal
    1ø gennaio 1990, a norma dell'art. 38,  comma  2,  dello
    stesso decreto-legge.
    (5/c) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980,
    n. 889, riportata al n. LXXX. Con effetto dal 1ø gennaio
    1985, a norma dell'art. 1, comma  2,  D.L.  19  dicembre
    1984, n. 853, riportato al n.  CIV,  le  cessioni  e  le
    importazioni ®di pane,  altri  prodotti  di  panetteria,
    paste alimentari e latte fresco¯ sono state assoggettate
    all'aliquota del 2 per cento, e quindi, dal  1ø  gennaio
    1989, del 4 per cento, a norma dell'art.  34,  comma  1,
    D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedasi la tabella A, parte II,
    nn. 3) e 15).
    (6) Lettera aggiunta dall'art.  1,  D.P.R.  30  dicembre
    1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI.
    (6/a)  Periodo  aggiunto  dall'art.  16-bis,   D.L.   23
    febbraio   1995,   n.   41,    riportato    alla    voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (6/b) Periodo premesso al terzo comma dall'art.  16-bis,
    D.L. 23 febbraio  1995,  n.  41,  nel  testo  introdotto
    dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla
    voce Calamita` pubbliche.
    (6/c) Riportata alla voce Autore (Diritto di).
    (6/d) L'art. 2, L. 13 gennaio  1994,  n.  43,  riportata
    alla voce Cambiale e vaglia cambiario, ha disposto  che,
    ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le  operazioni
    relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate  al
    regime previsto per i prestiti obbligazionari.
    (6/e) Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989,
    n. 69, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche
    e delle persone giuridiche (Imposte sui).
    (7) Articolo cosi`  sostituito  dall'art.  1,  D.P.R.  29
    gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.
    (7/a) Cosi` sostituito dall'art. 1,  D.P.R.  28  dicembre
    1982, n. 954, riportato al n. XC, con decorrenza dal  1ø
    gennaio 1974. L'ultimo periodo  e`  stato  cosi`  aggiunto
    dall'art. 14, L. 24 dicembre  1993,  n.  537,  riportata
    alla voce Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`
    generale dello Stato, a decorrere dal 1ø gennaio 1994.
    (7/b) Cosi` sostituito dall'art. 1,  D.P.R.  28  dicembre
    1982, n. 954, riportato al n. XC.
    (8) Articolo cosi`  sostituito  dall'art.  1,  D.P.R.  29
    gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.
    (9) L'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 6 sono  stati
    cosi` sostituiti dall'art. 9, D.P.R. 31  marzo  1979,  n.
    94, riportato al n. LXII. Successive  integrazioni  sono
    state apportate dall'art. 5-bis, D.L. 1ø  ottobre  1982,
    n. 697, riportato al n. LXXXVIII, e dall'art. 5, D.L. 30
    dicembre 1982, n. 953, riportato  alla  voce  Imposte  e
    tasse in genere. Il citato art. 5 ha anche abrogato, per
    la parte  che  qui  interessa,  l'art.  5-bis,  D.L.  1ø
    ottobre 1982, n. 697. L'ultimo comma dell'art. 4 e` stato
    cosi` modificato dall'art. 3, comma 121, L.  28  dicembre
    1995, n. 549, riportata alla  voce  Amministrazione  del
    patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
    (10) Ora, art. 49, D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,
    riportato alla voce  Redditi  delle  persone  fisiche  e
    delle persone giuridiche (Imposte sui).
    (11) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 14  marzo  1988,
    n. 70, riportato alla voce Imposte e tasse in genere,  e
    successivamente cosi` modificato  dall'art.  2,  D.L.  30
    dicembre   1993,   n.   557,   riportato    alla    voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (12) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 19  dicembre  1984,  n.
    853, riportato al n. C/IV.
    (13) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile  1990,
    n. 90, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. La
    lett. d-ter), peraltro, e` stata soppressa  dall'art.  1,
    comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato al  n.
    CXXX. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 1.
    (13/a)  Periodo  aggiunto  dall'art.  16-bis,  D.L.   23
    febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art.  4,
    D.L.  2  ottobre  1995,  n.  415,  riportato  alla  voce
    Calamita` pubbliche.
    (14) Comma cosi` modificato dall'art. 3, D.L.  27  aprile
    1990, n. 90, riportato alla  voce  Imposte  e  tasse  in
    genere, e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre  1991,  n.  417,
    riportato al n. CXXX.
    (15) Vedi, ora, il n. 114 della parte III  dell'allegata
    tab. A.
    (16) Cosi` sostituito dall'art.  2,  D.P.R.  30  dicembre
    1981, n. 793,  riportato  al  n.  LXXXVI.  Vedi,  anche,
    l'articolo 4, D.L. 1ø ottobre 1982, n. 697.
    (17) Comma cosi` sostituito dall'art. 57, D.L. 30  agosto
    1993, n. 331, riportato alla voce  Imposte  e  tasse  in
    genere. Per una  deroga  alle  disposizioni  recate  dal
    secondo comma vedi l'art. 40, commi 3  e  4,  lett.  a),
    D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte
    e tasse in genere.
    (18)  Gli  attuali  commi  terzo  e  quarto  sono   cosi`
    sostituiti ai precedenti commi terzo, quarto  e  quinto,
    con decorrenza dal 1ø aprile 1979, dall'art.  9,  D.P.R.
    31 marzo 1979, n. 94, riportato al n. LXII.
    (19) Per  una  deroga  alle  disposizioni  recate  dalla
    presente lett. b), vedi l'art.  40,  comma  6,  D.L.  30
    agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse
    in genere.
    (20) L'attuale lettera d) cosi` sostituisce le lettere d)
    ed e) per effetto dell'art. 39, L. 29 dicembre 1990,  n.
    428, riportata alla voce Comunita` europee, che ha  anche
    trasformato in e) ed f) le originarie lettere f) e g).
    (21)  Gli  attuali  commi  terzo  e  quarto  sono   cosi`
    sostituiti ai precedenti commi terzo, quarto  e  quinto,
    con decorrenza dal 1ø aprile 1979, dall'art.  9,  D.P.R.
    31 marzo 1979, n. 94, riportato al n. LXII. Da ultimo il
    comma 4 e` stato cosi` modificato dall'art. 3, comma  120,
    L.  28  dicembre  1995,  n.  549,  riportata  alla  voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (22) Lettera sostituita, prima, dall'art. 1,  D.P.R.  30
    dicembre 1980, n. 897,  riportato  al  n.  LXXXIII,  poi
    dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793,  riportato
    al n. LXXXVI.
    (23) Articolo cosi` sostituito  dall'art.  1,  D.P.R.  29
    gennaio 1979, n. 24,  riportato  al  n.  LVII.  L'ultimo
    comma e` stato cosi` sostituito,  con  decorrenza  dal  1ø
    aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.
    (24) Lettera  cosi`  modificata  dall'art.  57,  D.L.  30
    agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse
    in genere.
    (25) Lettera cosi`  sostituita  dall'art.  4,  D.P.R.  30
    dicembre 1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI, poi  cosi`
    modificata dall'art. 57, D.L. 30 agosto  1993,  n.  331,
    riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
    (26) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29  dicembre  1983,  n.
    746, riportato al n. C/I.
    (27) Nel presente comma, ai sensi dell'art. 3,  D.L.  29
    dicembre  1983,  n.  746,  riportato  al  n.  C/I,  sono
    abrogate  con  effetto   dal   1ø   gennaio   1984,   le
    disposizioni  ®concernenti   la   dichiarazione   e   la
    comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta` di
    effettuare  acquisti  o  importazioni  senza   pagamento
    dell'imposta¯ nonche' quelle ®riguardanti i soggetti  che
    iniziano l'attivita`¯.
        Al riguardo vedasi ora quanto disposto  dagli  artt.
    da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 746 del 1983.
    (28) Articolo cosi` sostituito, da ultimo,  dall'art.  2,
    D.P.R.  30  dicembre  1980,  n.  897,  riportato  al  n.
    LXXXIII. L'art.  3,  D.L.  29  dicembre  1983,  n.  746,
    riportato al n. C/I, ha abrogato l'art. 8, comma  3  del
    presente decreto. Al riguardo vedasi ora quanto disposto
    dagli artt. da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 746 del
    1983. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 dicembre  1984,  n.
    853, riportato al n. CIV.
    (29) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre  1991,
    n. 417, riportato al n. CXXX.
    (30) Comma aggiunto dall'art. 57, D.L. 30  agosto  1993,
    n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
    (31) Lettera cosi`  sostituita  dall'art.  3,  D.P.R.  30
    dicembre 1980, n. 897, riportato al  n.  LXXXIII.  Vedi,
    inoltre, l'art. 23, D.P.R. 30  dicembre  1981,  n.  793,
    riportato al n. LXXXVI.
    (32) Lettera cosi`  sostituita  dall'art.  5,  D.P.R.  30
    dicembre 1981, n. 793, riportato al n. LXXXVI.
    (33)  Comma  cosi`  sostituito  dall'art.  3,  D.P.R.  30
    dicembre  1980,  n.  897,  riportato  al   n.   LXXXIII.
    Precedentemente,  il  comma  era  stato  sostituito  dal
    D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 (art. 9).
    (34) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.  23  dicembre
    1974, n. 687, riportato al n. XVII e poi cosi` sostituito
    dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, riportato al
    n. LVII. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 29  dicembre  1983,
    n. 746, riportato al n. CI.
    (35) Numero  cosi`  sostituito  dall'art.  4,  D.P.R.  30
    dicembre 1980, n. 897, riportato al n. LXXXIII.
    (36) Numero  cosi`  sostituito  dall'art.  6,  D.P.R.  30
    dicembre 1981, n.  793,  riportato  al  n.  LXXXVI,  con
    effetto dal 1ø aprile 1979.
    (37) Numero aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto  1993,
    n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
    (38) Riportato alla voce Dogane.
    (39) Numero cosi` modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto
    1993, n. 331, riportato alla voce  Imposte  e  tasse  in
    genere.
    (40) Articolo cosi` sostituito  dall'art.  1,  D.P.R.  29
    gennaio 1979, n. 24,  riportato  al  n.  LVII.  L'ultimo
    comma e` stato, da ultimo, cosi` sostituito  dall'art.  4,
    D.P.R.  30  dicembre  1980,  n.  897,  riportato  al  n.
    LXXXIII. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 29  dicembre  1983,
    n. 746, riportato al n. CI, e l'art. 2, D.L. 29 dicembre
    1984, n. 853, riportato al n. CIV.
    (41) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
    (41/a) Numero cosi` sostituito dall'art. 3, comma 122, L.
    28  dicembre  1995,  n.   549,   riportata   alla   voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (41/b) Numero cosi` sostituito dall'art. 3, comma 122, L.
    28  dicembre  1995,  n.   549,   riportata   alla   voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (42) Numero cosi` sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31
    marzo 1979, n. 94, e poi dall'art. 36,  D.L.  30  agosto
    1993, n. 331, riportato alla voce  Imposte  e  tasse  in
    genere.
    (43) Numero  cosi`  sostituito,  con  decorrenza  dal  1ø
    aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.
    (44) Numero prima sostituito dall'art.  35-bis,  D.L.  2
    marzo 1989, n. 69 e poi cosi`  modificato  dall'art.  10,
    D.L.  20  giugno  1996,  n.  323,  riportato  alla  voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (44/a) Numero aggiunto  dall'art.  10,  D.L.  20  giugno
    1996, n. 323, riportato alla  voce  Amministrazione  del
    patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
    (45) Numero  da  ultimo  cosi`  modificato  dall'art.  3,
    D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, riportato al n. XC.
    (46) Numero da ultimo soppresso  dall'art.  34,  D.L.  2
    marzo 1989, n. 69.
    (47) Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n.  31,
    riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
    (48) Riportata alla voce Calamita` pubbliche.
    (48/a) Numero  cosi`  modificato  dall'art.  6,  D.L.  24
    novembre 1994, n.  646,  riportato  alla  voce  Calamita`
    pubbliche, nel testo modificato dalla relativa legge  di
    conversione.
    (49) Numero cosi` sostituito, con effetto dal 1ø  ottobre
    1981, dall'art. 5, D.P.R.  30  dicembre  1980,  n.  897,
    riportato al n. LXXXIII. Il predetto art. 5, peraltro, e`
    stato  abrogato,  con  effetto  dal  1ø  ottobre   1981,
    dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, riportato
    al n. LXXXVI, il cui art. 7 ha nuovamente sostituito  il
    n. 14.
    (50) Per l'interpretazione autentica  del  n.  14,  vedi
    l'art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, riportato
    alla voce Imposte e tasse in genere.
    (50/a)  Numero  cosi`  sostituito  dall'art.  4,  D.L.  2
    ottobre 1995,  n.  415,  riportato  alla  voce  Calamita`
    pubbliche.
    (51)  Numero  cosi`  sostituito  dall'art.  11,  D.L.  23
    febbraio 1995, n. 41.
    (52) Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993,
    n. 557.
    (53) Riportato alla voce Sanita` pubblica.
    (54) Numero cosi` sostituito prima dall'art.  30,  L.  29
    dicembre 1990, n.  428,  riportata  alla  voce  Comunita`
    europee, e poi dall'art. 36, D.L.  30  agosto  1993,  n.
    331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.  Con
    D.M. 21 gennaio 1994, riportato al n. CLIII, sono  state
    individuate le ulteriori  prestazioni  sanitarie  esenti
    dall'IVA.
    (55) Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n.  31,
    nonche' l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988,  n.  70,  riportati
    alla voce Imposte e tasse in genere.
    (56) Numero cosi` sostituito dall'art. 14, L. 24 dicembre
    1993, n. 537, riportata alla  voce  Amministrazione  del
    patrimonio e contabilita` generale dello Stato.
    (57) Riportata alla voce Alberghi, pensioni,  locande  e
    complessi ricettivi complementari.
    (58) Numero soppresso dall'art. 5, L. 22 dicembre  1980,
    n. 889, riportata al n. LXXXI.
    (59) Numero cosi` sostituito prima dall'art. 5,  D.L.  30
    dicembre 1982, n. 953, riportato  alla  voce  Imposte  e
    tasse in genere, e poi abrogato  dall'art.  2,  D.L.  30
    dicembre   1993,   n.   557,   riportato    alla    voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita`  generale
    dello Stato.
    (60) Articolo cosi` sostituito  dall'art.  1,  D.P.R.  29
    gennaio 1979, n. 24, riportato al n. LVII.
    (61)  Numero  aggiunto  dall'art.  9-undecies,  D.L.   9
    settembre 1988, n.  397,  riportato  alla  voce  Rifiuti
    solidi urbani.
    (62) Il n. 27-ter,  originariamente  aggiunto  dall'art.
    36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi abrogato dall'art.
    2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564,  e`  stato  nuovamente
    inserito nel  testo  attuale  dall'art.  4-bis,  D.L.  2
    ottobre 1995,  n.  415,  riportato  alla  voce  Calamita`
    pubbliche, nel testo introdotto dalla relativa legge  di
    conversione.
    (62/a) Numero aggiunto  dall'art.  10,  D.L.  20  giugno
    1996, n. 323, riportato alla  voce  Amministrazione  del
    patrimonio e contabilita` generale dello Stato.

    [...]