Imposte sui REDDITI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (1).
    Disposizioni comuni in materia di accertamento
    delle imposte sui redditi (1/a).
    (note a fine file)
    

                                                               Artt.
    TITOLO I   - Dichiarazione annuale . . . . . . . . .      1 - 12

    TITOLO II  - Scritture contabili . . . . . . . . . .     13 - 22

    TITOLO III - Ritenute alla fonte . . . . . . . . . .     23 - 30

    TITOLO IV  - Accertamento e controlli. . . . . . . .     31 - 45

    TITOLO V   - Sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . .     46 - 57

    TITOLO VI  - Disposizioni varie. . . . . . . . . . .     58 - 70

    TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali . . .     71 - 77

    [...]
    
        25. Ritenuta sui redditi  di  lavoro  autonomo  e  su  altri
    redditi. - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
    corrispondono a soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato
    compensi   comunque   denominati,   anche   sotto    forma    di
    partecipazione agli utili, per prestazioni di  lavoro  autonomo,
    ancorch‚ non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
    nell'interesse di terzi, devono operare all'atto  del  pagamento
    una ritenuta del 15 per cento a titolo di  acconto  dell'imposta
    sul reddito delle persone fisiche dovuta  dai  percipienti,  con
    l'obbligo di rivalsa. La stessa  ritenuta  deve  essere  operata
    sulla parte imponibile delle somme di  cui  alla  lettera  b)  e
    sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere  a)  e  c)
    del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.
    597 (18/h). La ritenuta  e'  elevata  al  17  per  cento  per  le
    indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12  del  decreto
    stesso. La ritenuta non deve essere operata per  le  prestazioni
    effettuate nell'esercizio di imprese (19).
      Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo,
    se i compensi e le altre somme di cui al comma  precedente  sono
    corrisposti a soggetti non residenti, deve  essere  operata  una
    ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento, anche
    per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono
    esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate
    all'estero e quelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  in
    Italia di soggetti non residenti.


      Le disposizioni dei  precedenti  commi  non  si  applicano  ai
    compensi di importo inferiore  a  lire  50.000  corrisposti  dai
    soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2,  del  D.P.R.  29
    settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro  autonomo  non
    esercitato abitualmente e semprech‚ non costituiscano acconto di
    maggiori compensi.


      I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del  D.P.R.
    29 settembre 1973, n.  597  corrisposti  a  non  residenti  sono
    soggetti ad una ritenuta del 30 per  cento  a  titolo  d'imposta
    commisurata al 70 per cento del loro ammontare  lordo.  Ne  sono
    esclusi i compensi  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  nel
    territorio dello Stato di soggetti non residenti (19/a).

    [...]
    
        28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale  e  sui
    contributi degli enti pubblici. - I soggetti indicati nel  primo
    comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita
    di avviamento in applicazione della legge 27  gennaio  1963,  n.
    19, devono operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  del
    quindici per cento,  con  l'obbligo  di  rivalsa,  a  titolo  di
    acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   o
    dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovuta  dal
    percipiente.

      Le regioni, le province, i comuni e gli  altri  enti  pubblici
    devono operare una ritenuta del quattro per cento  a  titolo  di
    acconto delle  imposte  indicate  nel  comma  precedente  e  con
    obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti  ad
    imprese, esclusi quelli  per  l'acquisto  dei  beni  strumentali
    (23/e).


    [...]

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268,
    S.O. n. 1.
    (1/a) Vedi il T.U.  approvato  con  D.P.R.  22  dicembre
    1986, n. 917, riportato al n. G/I.
    [...]
    (18/h) Riportato al n. A/I.
    (19) Aliquote elevate, rispettivamente, al 18 ed  al  20
    per cento dall'art. 5, D.L. 30 settembre 1982,  n.  688,
    riportato  alla  voce  Imposte  e   tasse   in   genere.
    L'aliquota del 18 per cento e' stata poi  elevata  al  19
    per cento dall'art.  33,  D.L.  2  marzo  1989,  n.  69,
    riportato al n. A/LII.
    (19/a) Articolo prima modificato  dall'art.  12,  L.  13
    aprile 1977, n. 114, riportata al n. A/VIII, e poi  cosi'
    sostituito dall'art. 43, D.P.R.  30  dicembre  1980,  n.
    897. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30  dicembre  1982,  n.
    953, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
    (19/b)  Comma  cosi'  modificato  dall'art.  14,  L.   24
    dicembre   1993,   n.   537,   riportata    alla    voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita'  generale
    dello Stato.
    (19/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L.  30  dicembre
    1982, n. 953.
    (20) Comma cosi' sostituito dall'art. 12, L.  2  dicembre
    1975, n. 576, riportata al n. A/IV, poi, con  decorrenza
    dal 1ø ottobre 1982, dall'art. 2-bis, D.L. 28  settembre
    1981, n. 540, riportato alla voce  Imposte  e  tasse  in
    genere ed infine, con decorrenza dal  1ø  gennaio  1984,
    dall'art. 11, D.L. 30 settembre 1983, n. 512,  riportato
    al n. E/XVI. Vedi, anche, l'art. 19, L. 19  marzo  1983,
    n. 72, riportata alla stessa voce, nonch‚ l'art.  3,  L.
    28  febbraio  1986,   n.   41,   riportata   alla   voce
    Amministrazione del patrimonio  e  contabilita'  generale
    dello Stato, e l'art. 32, D.L.  2  marzo  1989,  n.  69,
    riportato al n. A/LII. Da ultimo, il  comma  1  e'  stato
    cosi' modificato dall'art. 3, D.L. 9 settembre  1992,  n.
    372, riportato al n. A/LXXIX-bis.
    (20/a) L'aliquota e' stata portata dal 15 al 16 per cento
    dall'art. 34, D.L. 18 marzo 1976, n. 46; al 18 per cento
    dal 1ø gennaio 1978 dall'art. 4, D.L. 23 dicembre  1977,
    n. 936; al 20 per cento dall'art. 12, L. 26 maggio 1978,
    n. 216, provvedimenti riportati tutti alla voce  Imposte
    e tasse in genere. Da ultimo, l'aliquota e' stata portata
    al 25 per cento dall'art. 1, D.L. 30 settembre 1983,  n.
    512, riportato al n. E/XVI. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11
    marzo 1988, n. 67, riportata alla  voce  Amministrazione
    del patrimonio e contabilita'  generale  dello  Stato,  e
    l'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, riportato  al  n.
    A/LXXXIII.
    (20/b) Il comma 3 e' stato, da  ultimo,  cosi'  sostituito
    dall'art. 3, D.L. 9 settembre 1992, n. 372, riportato al
    n. A/LXXIX-bis.
    (21) Riportato al n. B/I.
    (22) Comma cosi' sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28  marzo
    1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84).  L'ultimo
    periodo e' stato aggiunto dall'art. 3, D.L.  9  settembre
    1992, n. 372, riportato al n. A/LXXIX-bis.
    (22/a) Riportato al n. A/I.
    (22/b) Vedi, anche, gli artt. 10 e 11, D.L. 12 settembre
    1983, n. 512, riportato al n. E/XVI, e l'art. 32, D.L. 2
    marzo 1989, n. 69, riportato al n. A/LII.
    (22/c) Riportato al n. B/I.
    (23) Vedi, anche, l'art. 3, L. 28 febbraio 1986, n.  41,
    riportata alla voce  Amministrazione  del  patrimonio  e
    contabilita' generale dello Stato.
    (23/a) Riportata alla voce Complementare progressiva sul
    reddito complessivo (Imposta).
    (23/b) Vedi, pero', art. 20, D.L. 8 aprile 1974,  n.  95,
    ed art. 1, D.L.  10  ottobre  1976,  n.  694,  riportati
    entrambi alla voce Borse di commercio.
    (23/c) Comma inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo  1993,
    n. 136 (Gazz. Uff. 10 maggio 1993, n. 107),  entrato  in
    vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso  della
    sua pubblicazione.
    (23/d) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136
    (Gazz. Uff. 10 maggio 1993, n. 107), entrato in  vigore,
    per effetto dell'art. 4,  il  giorno  stesso  della  sua
    pubblicazione.
    (23/e)  Per  l'interpretazione  autentica  del  presente
    comma, vedi l'art. 2, comma 8, D.L. 12 agosto  1983,  n.
    371, riportato alla voce Calamita' pubbliche.
    [...]