Imposte sui REDDITI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (1).
Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi (1/a).
(note a fine file)
Artt.
TITOLO I - Dichiarazione annuale . . . . . . . . . 1 - 12
TITOLO II - Scritture contabili . . . . . . . . . . 13 - 22
TITOLO III - Ritenute alla fonte . . . . . . . . . . 23 - 30
TITOLO IV - Accertamento e controlli. . . . . . . . 31 - 45
TITOLO V - Sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 57
TITOLO VI - Disposizioni varie. . . . . . . . . . . 58 - 70
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali . . . 71 - 77
[...]
25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri
redditi. - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,
ancorch‚ non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata
sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c)
del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (18/h). La ritenuta e' elevata al 17 per cento per le
indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto
stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese (19).
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo,
se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una
ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento, anche
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate
all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai
compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai
soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente e semprech‚ non costituiscano acconto di
maggiori compensi.
I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 corrisposti a non residenti sono
soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta
commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo. Ne sono
esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti (19/a).
[...]
28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui
contributi degli enti pubblici. - I soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita
di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n.
19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del
quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal
percipiente.
Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di
acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con
obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad
imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali
(23/e).
[...]
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268,
S.O. n. 1.
(1/a) Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, riportato al n. G/I.
[...]
(18/h) Riportato al n. A/I.
(19) Aliquote elevate, rispettivamente, al 18 ed al 20
per cento dall'art. 5, D.L. 30 settembre 1982, n. 688,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
L'aliquota del 18 per cento e' stata poi elevata al 19
per cento dall'art. 33, D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
riportato al n. A/LII.
(19/a) Articolo prima modificato dall'art. 12, L. 13
aprile 1977, n. 114, riportata al n. A/VIII, e poi cosi'
sostituito dall'art. 43, D.P.R. 30 dicembre 1980, n.
897. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(19/b) Comma cosi' modificato dall'art. 14, L. 24
dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita' generale
dello Stato.
(19/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 30 dicembre
1982, n. 953.
(20) Comma cosi' sostituito dall'art. 12, L. 2 dicembre
1975, n. 576, riportata al n. A/IV, poi, con decorrenza
dal 1ø ottobre 1982, dall'art. 2-bis, D.L. 28 settembre
1981, n. 540, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere ed infine, con decorrenza dal 1ø gennaio 1984,
dall'art. 11, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, riportato
al n. E/XVI. Vedi, anche, l'art. 19, L. 19 marzo 1983,
n. 72, riportata alla stessa voce, nonch‚ l'art. 3, L.
28 febbraio 1986, n. 41, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilita' generale
dello Stato, e l'art. 32, D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
riportato al n. A/LII. Da ultimo, il comma 1 e' stato
cosi' modificato dall'art. 3, D.L. 9 settembre 1992, n.
372, riportato al n. A/LXXIX-bis.
(20/a) L'aliquota e' stata portata dal 15 al 16 per cento
dall'art. 34, D.L. 18 marzo 1976, n. 46; al 18 per cento
dal 1ø gennaio 1978 dall'art. 4, D.L. 23 dicembre 1977,
n. 936; al 20 per cento dall'art. 12, L. 26 maggio 1978,
n. 216, provvedimenti riportati tutti alla voce Imposte
e tasse in genere. Da ultimo, l'aliquota e' stata portata
al 25 per cento dall'art. 1, D.L. 30 settembre 1983, n.
512, riportato al n. E/XVI. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11
marzo 1988, n. 67, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilita' generale dello Stato, e
l'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, riportato al n.
A/LXXXIII.
(20/b) Il comma 3 e' stato, da ultimo, cosi' sostituito
dall'art. 3, D.L. 9 settembre 1992, n. 372, riportato al
n. A/LXXIX-bis.
(21) Riportato al n. B/I.
(22) Comma cosi' sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo
1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84). L'ultimo
periodo e' stato aggiunto dall'art. 3, D.L. 9 settembre
1992, n. 372, riportato al n. A/LXXIX-bis.
(22/a) Riportato al n. A/I.
(22/b) Vedi, anche, gli artt. 10 e 11, D.L. 12 settembre
1983, n. 512, riportato al n. E/XVI, e l'art. 32, D.L. 2
marzo 1989, n. 69, riportato al n. A/LII.
(22/c) Riportato al n. B/I.
(23) Vedi, anche, l'art. 3, L. 28 febbraio 1986, n. 41,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilita' generale dello Stato.
(23/a) Riportata alla voce Complementare progressiva sul
reddito complessivo (Imposta).
(23/b) Vedi, pero', art. 20, D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
ed art. 1, D.L. 10 ottobre 1976, n. 694, riportati
entrambi alla voce Borse di commercio.
(23/c) Comma inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo 1993,
n. 136 (Gazz. Uff. 10 maggio 1993, n. 107), entrato in
vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della
sua pubblicazione.
(23/d) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136
(Gazz. Uff. 10 maggio 1993, n. 107), entrato in vigore,
per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua
pubblicazione.
(23/e) Per l'interpretazione autentica del presente
comma, vedi l'art. 2, comma 8, D.L. 12 agosto 1983, n.
371, riportato alla voce Calamita' pubbliche.
[...]