Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Aggiornamento alla GU 06/05/97

12. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE 
DELLO STATO
A) Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato

L. 28 dicembre 1995, n. 549 (1).

[...]

20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire 
275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, è versata 
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148 (72), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e 
successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di 
flessibilità dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299 (72), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. 
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui 
al presente comma.
21. Il versamento di cui al comma 20 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di 
lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla 
contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di 
lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto 
per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari 
caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a 
favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e 
degli operatori turistici, nonché delle imprese di spedizione e di trasporto con più di 
cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 7, 
comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (72), convertito, con modificazioni, dalla 
L. 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 
(72), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, è prorogato fino al 
31 dicembre 1997, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 
1996, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo 
stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 
sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse (72/a) (72/b).
23. A valere sulla disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (72), convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 
miliardi è destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarietà nel 
settore artigiano.
24. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i 
nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia 
riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non 
impegnati in attività formative e di orientamento. I comuni, gli enti locali ed i loro 
consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 
1994, n. 299 (73), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, 
possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente 
utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 
1995, n. 515 (74). I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al 
trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività 
ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 
luglio 1991, n. 223 (75), e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148 (73), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le 
imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale 
sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.
25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (76), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso 
di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione 
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è 
quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
26. [A decorre dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani e 
periodici è concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite 
spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non 
contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 
45 per cento di quella dell'intero stampato su base annua e che i relativi abbonamenti 
siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali 
di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per 
corrispondenza, i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli 
a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici] (76/a).

27. [Alle pubblicazioni di qualsiasi natura, anche quelle non poste in vendita 
e quelle postulatorie, dei soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I del 
codice civile, sempre che questi non abbiano fini di lucro e che la loro attività 
persegua finalità sindacali, religione o di interesse scientifico, sociale, sanitario, 
ambientale, assistenziale, politico o culturale, che siano editori di periodici, e 
sempre che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, 
anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella 
dell'intero stampato su base annua in riferimento all'anno precedente, si applica 
una tariffa pari al 25 per cento di quelle previste dal comma 34] (76/a).
28. [L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, 
per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con 
l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti 
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (77), e successive modificazioni, così come 
attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, su parere 
della commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 
1981, n. 416 (77), provvede all'invio all'Ente poste italiane dell'elenco delle 
testate aventi diritto, nonché, entro il 30 giugno dell'anno successivo, 
all'erogazione della somma relativa al minor introito complessivo verificatosi, 
sulla base dei dati relativi al numero delle copie spedite di ogni singola testata 
ammessa, comunicati dall'Ente poste italiane] (76/a). I giornali pornografici e i 
cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA 
del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'articolo 
74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 (78), e successive modificazioni, nonché dalle riduzioni 
tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (77), e 
successive modificazioni.
29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (77), dopo le 
parole: «comma 8» sono inserite le seguenti: «e al comma 11, limitatamente 
alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione 
dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278,». Al medesimo 
articolo 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990 (77), è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui 
al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni». 
L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della 
legge 7 agosto 1990, n. 250 (77) e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, 
non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei 
contributi stessi.


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.
(72) Riportato alla voce LAVORO.
(72/a) Vedi il D.M. 4 luglio 1996, riportato alla voce LAVORO.
(72/b) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla 
voce LAVORO.
(73) Riportato alla voce LAVORO.
(74) Riportato alla voce ELEZIONI.
(75) Riportata alla voce LAVORO.
(76) Riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(76/a) I commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, sono stati abrogati dall'art. 2, 
comma 19, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII.
(77) Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA 
CARTA.
(78) Riportato alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).