DLgs 460/97 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e ONLUS
Decreto legislativo sulla disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), approvato venerdì 14-11-1997 definitivamente dal
Consiglio dei ministri
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - Qualificazione degli enti e determinazione
dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo
o principale di attività
Art. 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi
per lo svolgimento convenzionato di attività
Art. 3 - Determinazione dei redditi e contabilit… separata
Art. 4 - Regime forfettario di determinazione del reddito
Art. 5 - Enti di tipo associativo
Art. 6 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
Art. 7 - Enti non commerciali non residenti
Art. 8 - Scritture contabili degli enti non commerciali
Art. 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 11 - Anagrafe delle Onlus
e decadenza dalle agevolazioni
Art. 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Art. 13 - Erogazioni liberali
Art. 14 - Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
Art. 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
Art. 17 - Esenzioni dall'imposta di bollo
Art. 18 - Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
Art. 20 - Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e
della relativa imposta sostitutiva
Art. 21 - Esenzioni in materia di tributi locali
Art. 22 - Agevolazioni in materia di imposta di registro
Art. 23 - Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
Art. 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza
Art. 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili
e obblighi formali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
Art. 26 - Norma di rinvio
Art. 27 - Abuso della denominazione di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale
Art. 28 - Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali
e degli amministratori
Art. 29 - Titoli di solidarietà
Art. 30 - Entrata in vigore
SEZIONE I
Modifiche alla discliplina degli enti non commerciali in materia di
imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
<- Art. 1 -
Qualificazione degli enti e determinazione
dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo
o principale di attività
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: <4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.>.
<- Art. 2 -
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi
per lo svolgimento convenzionato di attività
- Nell'articolo 108, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
87:
- i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti
enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi
finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.>.
- Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul
valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.
- Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio
delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa
considerarsi occasionale.
<- Art. 3 -
Determinazione dei redditi e contabilità separata
All'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti
non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
- i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: <2. Per l'attività
commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di
tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali
e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.>;
- il comma 4-bis è sostituito dal seguente: <4-bis. Gli enti
soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono
esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora
siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.>.
<- Art. 4 -
Regime forfettario di determinazione del reddito
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 109 è inserito il seguente:
<Articolo 109-bis - (Regime forfettario degli enti non commerciali) -
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
- attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000. coefficiente 25 per cento;
- altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per
cento.
- Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
- Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di
anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
- L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed
ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed a effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa è presentata.
- Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.>.
<- Art. 5 -
Enti di tipo associativo
- All'articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 3 è sostituito dal seguente: <3. Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche
a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.>;
- dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti: <4-bis. Per le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero
dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le
predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
- 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al
comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonchè da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
- 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al
comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
- 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice
civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo a
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
- 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma
4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.>.
- Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di
talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti
di tipo associativo, le parole <e sportive> sono sostituite dalle
seguenti: <sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona>; nello stesso comma, il
terzo periodo è soppresso;
- nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle
pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole <e
sportive> sono sostituite dalle seguenti: <sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona>;
- dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: <Per le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero
dell'Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti
e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari, semprechè tale attività
sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le
disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice
civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo a
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.>.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le associazioni costituite prima della predetta data
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo
111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), e ai sensi
dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2,
lettera b).
- Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il
termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
<- Art. 6 -
Perdita della qualifica di ente non commerciale
- 1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111, è inserito il seguente <Articolo 111-bis (Perdita
della qualifica di ente non commerciale)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
- Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto
anche dei seguenti parametri:
- prevalenza delle immobilizzazioni
relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti
da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dai
redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- prevalenza
delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto
alle restanti spese.
- Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta
giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili>.
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
all'articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: <Le
disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di
cui all'articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto>.
<- Art. 7 -
Enti non commerciali non residenti
- All'articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel
territorio dello Stato, nel comma 2, le parole <senza tenerne
contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 109> sono sostituite dalle seguenti: <si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109>.
<- Art. 8 -
Scritture contabili degli enti non commerciali
- Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti
non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
<Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte
pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi
del comma 1 dell'articolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare
precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli
altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18,
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662>.
<- Art. 9 -
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
- Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di
enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30
settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e
donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle
imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e
minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il
valore di avviamento, nè costituisce presupposto per la tassazione
di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a
condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le
riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in
precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le
modalità determinate con decreto del ministro delle Finanze. Per i
saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti
disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo
di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con
l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta
previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del
1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell'articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5
per cento e del 10 per cento.
- L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del
presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo
periodo del comma 2 dell'articolo 40 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il
pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del
valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
all'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui
gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento
nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal
patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non
acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di
acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
- Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle
imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
<- Art. 10 -
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
- lo svolgimento di attività
in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla
lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse
direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione <organizzazione
non lucrativa di utilità sociale> o dell'acronimo <Onlus>.
- Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
- Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche
quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
- A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico
storico di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolte direttamente da fondazioni, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonchè le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
- Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai
commi 2 e 3, nonchè le attività accessorie per natura a quelle
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che,
in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66
per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
- Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di
avanzi di gestione:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonchè
alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o
collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della
loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i
vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
- Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) e i) del
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
- Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro
struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e
n. 381 del 1991.
- Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero
dell'Interno, sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio
delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attività siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.
- Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le
società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria.
<- Art. 11 -
Anagrafe delle Onlus
e decadenza dalle agevolazioni
- È istituita presso il ministero delle Finanze l'anagrafe unica
delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento
di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i
soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste
all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro
delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte
dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività
previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere
altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita
della qualifica di Onlus.
- L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente decreto .
- Con uno o più decreti del ministro delle Finanze da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalità d'esercizio del controllo relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione
di Onlus, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione dello stesso.
<- Art. 12 -
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111-bis introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente
decreto , è aggiunto il seguente: <Articolo 111-ter (Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale) - 1. Per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale.
- Proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile>.
<- Art. 13 -
Erogazioni liberali
- Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente:
<i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus), nonchè i contributi associativi, per
importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci
alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazini e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del ministro delle Finanze
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.>;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole <Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h) e i)> sono sostituite con le seguenti: <Per gli oneri di
cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis)>;
- nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo
la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle Onlus; c-septies) le spese relative
all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.>;
- nell'articolo 110-bis, comma 1,
relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole <oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis> sono sostituite dalle seguenti:
<oneri indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis>;
- nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti co
mmerciali non residenti, le parole <oneri indicati alle lettere a),
g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis> sono sostituite dalle
seguenti: <oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del
comma 1 dell'articolo 13-bis>;
- nell'articolo 114, comma 1-bis,
relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole <oneri indicati alle lettere a),
g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis sono sostituite> dalle
seguenti: <oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del
comma 1 dell'articolo 13-bis>;
- Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che,
in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
- I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti
gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma
2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo
specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire,
sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione
liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
c-sexies), del predetto Testo unico.
- Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in
apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto
del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite
ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
- La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g),
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.
- La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che
per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo articolo 65, comma 2.
- La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione
che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo articolo 114.
<- Art. 14 -
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo
le parole <solidarietà sociale>, sono inserite le seguenti: <nonchè
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),>;
- all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole <studio o ricerca scientifica> sono
aggiunte,in fine, le seguenti: <e alle Onlus>;
2) nel numero 15), dopo le parole <effettuate da imprese autorizzate>
sono aggiunte, in fine, le seguenti: <e da Onlus>;
3) nel numero 19), dopo le parole <società di mutuo soccorso con
personalità giuridica> sono inserite le seguenti: <e da Onlus>;
4) nel numero 20), dopo le parole <rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni> sono inserite le seguenti:
<e da Onlus>;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole <o da enti aventi finalità di
assistenza sociale> sono inserite le seguenti: <e da Onlus>;
- nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole <di cui all'articolo 20>
sono sostituite dalle seguenti: <di cui agli articoli 20 e 20-bis>.
<- Art. 15 -
Certificazione dei corrispettivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto
- Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
<- Art. 16 -
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
- Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si
applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si
applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati.
<- Art. 17 -
Esenzioni dall'imposta di bollo
- Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri
esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è
aggiunto, in fine, il seguente: <Articolo 27-bis - 1. Atti,
documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus).>.
<- Art. 18 -
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: <Articolo 13-bis -
(Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti
dalle tasse sulle concessioni governative.>.
<- Art. 19 -
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
- Nell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole <altre
finalità di pubblica utilità> sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus)>.
<- Art. 20 -
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e
della relativa imposta sostitutiva
- Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole <pubblica
utilità>, sono inserite le seguenti: <, nonchè da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus)>.
- L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore
degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.
<- Art. 21 -
Esenzioni in materia di tributi locali
- I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza
e dai connessi adempimenti.
<- Art. 22 -
Agevolazioni in materia di imposta di registro
- Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: <Se il
trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater): lire 250.000.>; nel medesimo articolo, dopo la nota
II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: <II-quater). A condizione
che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura
ordinaria nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della stessa imposta.>;
- dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: <Articolo
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.>.
<- Art. 23 -
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
- L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle Onlus nonchè dagli enti associativi di cui
all'articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a),
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
- L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al
comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio
delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
<- Art. 24 -
Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza
- Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie,
dopo le parole <enti morali,> sono inserite le seguenti:
<organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),>;
- al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole,
dopo le parole <enti morali,> è inserita la seguente: <Onlus,>;
- al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o
banchi di beneficenza, dopo le parole <enti morali,> è inserita la
seguente: <Onlus,>.
<- Art. 25 -
Disposizioni in materia di scritture contabili
e obblighi formali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: <Articolo 20-bis
(Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono:
- in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con
compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un
periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
- in relazione alle attività direttamente connesse tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli
14, 15, 16, 17 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei
ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli
altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
- Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 2216 e 2217 del Codice civile.
- I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
- In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera
a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20.
- Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare
di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta
da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.>.
- Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del
comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
<- Art. 26 -
Norma di rinvio
- Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative
agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli
articoli 2 e 9 del presente decreto.
<- Art. 27 -
Abuso della denominazione di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale
- L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole <organizzazione non
lucrativa di utilità sociale>, ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle Onlus.
<- Art. 28 -
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali
e degli amministratori
- Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi
tributarie:
- i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al
presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10,
ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
- i soggetti di
cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le
comunicazioni previste all'articolo 11, comma 4;
- chiunque
contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni,
- Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
della Onlus.
- I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi
delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
<- Art. 29 -
Titoli di solidarietà
- Per l'emissione di titoli da denominarsi <di solidarietà> è
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di
riferimento determinato con decreto del ministro del Tesoro, di
concerto con il ministro delle Finanze, purchè i fondi raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
Onlus.
- Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti
abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti,
compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e
ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente
articolo.
<- Art. 30 -
Entrata in vigore
- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1^
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.