Opzione forfettaria per il pagamento delle tasse.
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (1).
Disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche.
1. 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi
scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o
agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi
delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive
dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per
un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione
e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata
da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono
l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(2), e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai
fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data
comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta
giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione
di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno
superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le
disposizioni della presente legge con effetto dal mese
successivo a quello in cui il limite e' superato.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il
medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire
100 milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (2/a).
2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato
l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle
scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (3), e successive modificazioni. Sono, altresi',
esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (2).
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella
distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste,
rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (4),
opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito
nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le
modalita' di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2).
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere
numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma
dell'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (2), e
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (3). Sono fatte salve le disposizioni
previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di
ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627 (2), in materia di documento di
accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26
gennaio 1983, n. 18 (5), in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando
all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita'
commerciali il coefficiente di redditivita' del 6 per cento e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno approvati i modelli di distinta e di
dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
relative modalita' di compilazione.
3. 1. L'indennita' di preparazione e promozione di cui
all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (6), percepita
dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla
determinazione del reddito dei soggetti stessi.
4. 1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli
atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla
presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 9 per cento.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n.
295.
(2) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(2/a) Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 22
dicembre 1993, n. 299) ha disposto che il limite di 100
milioni di lire, gia' elevato a lire 105,3 milioni per il
periodo d'imposta 1992, e' ulteriormente elevato per il
periodo d'imposta 1993 a lire 110 milioni. Inoltre, il
D.P.C.M. 24 novembre 1994 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1994,
n. 295) ha disposto che il suddetto limite e'
ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta 1994, a
L. 114.510.000.
(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).
(4) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti
erariali sugli).
(5) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(6) Riportata al n. A/V.