Opzione forfettaria per il pagamento delle tasse.

    Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (1).

    Disposizioni    tributarie    relative    alle
    associazioni sportive dilettantistiche.


    
      1. 1. Le associazioni sportive e relative sezioni  non  aventi
    scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali  o
    agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi
    delle   leggi   vigenti,   che   svolgono   attivita'    sportive
    dilettantistiche e che nel periodo  d'imposta  precedente  hanno
    conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali  proventi  per
    un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare  per
    l'applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dell'imposta
    sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  locale  sui
    redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione
    e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata
    da  inviare  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul   valore
    aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
    quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in
    ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che  intraprendono
    l'esercizio di attivita' commerciali esercitano  l'opzione  nella
    dichiarazione  da  presentare  ai  sensi  dell'articolo  35  del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633
    (2), e successive modificazioni. L'opzione ha effetto  anche  ai
    fini delle imposte sui  redditi  e  di  essa  deve  essere  data
    comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro  i  trenta
    giorni successivi.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno  esercitato  l'opzione
    di cui al comma 1 e che nel corso del  periodo  d'imposta  hanno
    superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le
    disposizioni  della  presente  legge  con   effetto   dal   mese
    successivo a quello in cui il limite e' superato.
      3. Entro il 30 settembre di  ciascun  anno,  con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del
    Consiglio dei  Ministri,  si  procede  alla  ricognizione  della
    variazione percentuale del valore medio dell'indice  dei  prezzi
    al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo  al
    periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di  ciascun  anno
    rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice  rilevato  con
    riferimento allo stesso periodo  dell'anno  precedente.  Con  il
    medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di  lire
    100 milioni di cui ai commi 1 e  2  nella  stessa  misura  della
    variazione percentuale del valore medio dell'indice  dei  prezzi
    al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (2/a).


    
      2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1  che  hanno  esercitato
    l'opzione  sono  esonerati  dagli  obblighi  di   tenuta   delle
    scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16,  18  e
    20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
    1973, n. 600 (3), e  successive  modificazioni.  Sono,  altresi',
    esonerati dagli obblighi di cui  al  titolo  II  del  D.P.R.  26
    ottobre 1972, n. 633 (2).
      2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella
    distinta d'incasso o nella dichiarazione  di  incasso  previste,
    rispettivamente,  dagli  articoli  8  e  13  del   decreto   del
    Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640  (4),
    opportunamente   integrate,   qualsiasi   provento    conseguito
    nell'esercizio di attivita' commerciali.
      3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta  sul
    valore  aggiunto,  l'imposta  continua  ad  applicarsi  con   le
    modalita' di cui all'articolo 74, quinto comma, del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2).
      4. Le fatture emesse e le fatture di  acquisto  devono  essere
    numerate progressivamente per anno solare e conservate  a  norma
    dell'articolo  39,  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  (2),  e
    dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600 (3). Sono  fatte  salve  le  disposizioni
    previste dalla legge 10 maggio  1976,  n.  249,  in  materia  di
    ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica  6
    ottobre  1978,  n.  627  (2),  in  materia   di   documento   di
    accompagnamento dei  beni  viaggianti,  nonche'  dalla  legge  26
    gennaio 1983, n. 18 (5), in materia di scontrino fiscale.
      5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle
    imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito  imponibile  dei
    soggetti  di  cui  all'articolo  1  e'   determinato   applicando
    all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita'
    commerciali il coefficiente di redditivita' del  6  per  cento  e
    aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
      6. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanarsi  entro
    novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
    legge,  saranno  approvati  i   modelli   di   distinta   e   di
    dichiarazione d'incasso  di  cui  al  comma  2  e  stabilite  le
    relative modalita' di compilazione.


    
      3.  1.  L'indennita'  di  preparazione  e  promozione  di   cui
    all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91  (6),  percepita
    dai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,   non   concorre   alla
    determinazione del reddito dei soggetti stessi.


    
      4. 1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive  degli
    atleti  effettuate  dalle  associazioni  sportive  di  cui  alla
    presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con
    l'aliquota del 9 per cento.
    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff.  17  dicembre  1991,  n.
    295.
    (2) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
    (2/a) Il  D.P.C.M.  14  dicembre  1993  (Gazz.  Uff.  22
    dicembre 1993, n. 299) ha disposto che il limite di  100
    milioni di lire, gia' elevato a lire 105,3 milioni per il
    periodo d'imposta 1992, e' ulteriormente elevato  per  il
    periodo d'imposta 1993 a lire 110 milioni.  Inoltre,  il
    D.P.C.M. 24 novembre 1994 (Gazz. Uff. 19 dicembre  1994,
    n.  295)  ha  disposto  che   il   suddetto   limite   e'
    ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta 1994,  a
    L. 114.510.000.
    (3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche  e
    delle persone giuridiche (Imposte sui).
    (4) Riportato alla  voce  Spettacoli  pubblici  (Diritti
    erariali sugli).
    (5) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
    (6) Riportata al n. A/V.