Aggiornamento alla GU 06/05/97 333. SUCCESSIONI E DONAZIONI (Imposte sulle) A) Norme generali D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (1). Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (2). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n, 825; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e composto di 63 articoli. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni Artt. TITOLO I - Disposizioni generali. . . . . . . . 1 - 6 TITOLO II - Applicazione dell'imposta alle successioni: Capo I - Determinazione dell'imposta. . . . . 7 - 8 Capo II - Base imponibile Sezione I - Attivo ereditario. . . . . . . . . . 9 - 13 Sezione II - Valore dei beni e dei diritti. . . . 14 - 19 Sezione III - Passività deducibili . . . . . . . . 20 - 24 Capo III - Riduzioni e detrazioni . . . . . . . 25 - 26 Capo IV - Accertamento e liquidazione dell'imposta . . . . . . . . . . . . 27 - 35 Capo V - Riscossione dell'imposta . . . . . . 36 - 42 Capo VI - Norme particolari per le successioni testamentarie. . . . . . . . . . . . 43 - 46 Capo VII - Disposizioni varie . . . . . . . . . 47 - 49 Capo VIII - Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . 50 - 54 TITOLO III - Applicazione dell'imposta alle donazioni. . . . . . . . . . . . . . 55 - 60 TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali. . 61 - 63 Tariffa - Aliquote percentuali per scaglioni TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 (Art. 1 D.P.R. n. 637/1972) Oggetto dell'imposta 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (3). 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. Articolo 2 (Art. 2 D.P.R. n. 637/1972) Territorialità dell'imposta 1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b)