Aggiornamento alla GU 06/05/97 310. SANITA' PUBBLICA R) Servizio sanitario nazionale D.M. 15 aprile 1994 (1). 1. Ambito di applicazione. - 1. Il presente decreto determina i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative, come definite al successivo art. 2 e in quanto previste dai livelli uniformi di assistenza. 2. Tali tariffe rappresentano la remunerazione massima da corrispondere ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3), e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti. 3. Ai fini del presente provvedimento si considerano soggetti erogatori, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3), e successive modificazioni ed integrazioni: i presidi direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali; le aziende ospedaliere autonome; le altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, di cui agli articoli 25, 26, 36, 39, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4), ivi compresi gli ospedali militari; i professionisti, ad esclusione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 1994, n. 107. (3) Riportato al n. R/CLXIV. (4) Riportata al n. R/I.