Il 25 novembre 1994, Benetton e le Organizzazioni sindacali (Filtea/Cgil, Filta/Cisl e Uilta/Uil), firmarono un Accordo di regolamentazione della contrattazione aziendale, all'interno del quale vi è una seziona denominata "decentramento produttivo e codice di comportamento". Ecco il testo di questa sezione:
Il decentramento produttivo in Italia ed all'estero costituisce, nella sua articolazione, una risposta organizzativa aziendale all'esigenza di operare in condizioni di competitività.
In merito le parti riconoscono che l'attenzione già posta affinché il lavoro presso terzi abbia a svolgersi nel rispetto delle leggi e dei contratti attraverso il particolare monitoraggio richiamato dal disposto contrattuale, ma soprattutto regolamentato dagli accordi aziendali, si debba manifestare anche nelle diverse aree geografiche extra nazionali in cui si realizza un prodotto aziendale.
A tal fine si ritengono direttamente impegnate
a perseguire le condizioni richiamate nella Carta dei Principi
Fondamentali del Commercio Mondiale per i Tessili e l'Abbigliamento
sottoscritta dalle principali Associazioni di rappresentanza dell'Industria
e dalle Organizzazioni Sindacali del settore di numerosi paesi
europei ed extra-europei avuto particolare riguardo a quanto riportato
al punto 6 del documento denominato Magna Carta qui sotto citato.
6. Impegno di tutti i paesi ad accettare e a far valere i seguenti diritti per tutti i lavoratori del TA inclusi quelli impiegati nelle zone franche per l'esportazione, libertà di organizzazione e contrattazione a livello collettivo, proibizione del lavoro forzato, età minima per l'impiego di bambini, standards minimi in fatto di ore di lavoro, di salari e di condizioni di sicurezza e di salute, eliminazione della discriminazione in fatto di razza, di colore, di sesso, di religione, di opinioni politiche, di nazionalità o di origini sociali, prevenzione di incidenti sul lavoro e malattie professionali, indennizzo in caso di incidenti sul lavoro o di malattie contratte sul luogo di lavoro.